| (Estensione del diritto all'indennità
giornaliera di maternità).
1. A decorrere dal 1^ luglio 1999, sono ammesse al
godimento dell'indennità giornaliera di maternità di cui
all'articolo 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, le lavoratrici del settore pubblico e privato che
all'inizio dell'astensione obbligatoria per maternità
siano:
a) sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione,
qualora non si trovino in una delle ipotesi disciplinate
dall'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n.1204;
b) disoccupate che abbiano prestato attività
lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato
per almeno settantotto giorni nei dodici mesi precedenti
l'inizio dell'astensione obbligatoria e per i quali siano
stati versati o siano dovuti i contributi previdenziali.
2. L'indennità di cui al comma 1 è calcolata nella misura
dell'80 per cento della retribuzione media percepita durante
il periodo di lavoro.
3. Alle lavoratrici di cui al comma 1 si estende altresì,
con la medesima decorrenza, la disciplina di cui all'articolo
6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
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