| (Indennità di maternità per le lavoratrici madri assunte
con contratto a tempo determinato).
1. Alle lavoratrici assunte a tempo determinato, per i
periodi di astensione
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obbligatoria che eccedono il termine del rapporto
di lavoro a tempo determinato, l'indennità è, in ogni
caso, erogata per un periodo massimo di cinque mesi.
2. A decorrere dal 1^ luglio 1999, per le lavoratrici
assunte a tempo determinato alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, l'indennità dovuta per il
periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 4
e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è posta a carico ed
erogata dall'ente previdenziale competente.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, provvede
annualmente a rimborsare all'ente previdenziale gli oneri di
cui al comma 2, sulla base di apposita rendicontazione.
4. E' abrogato l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^
giugno 1991, n. 166.
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