| (Termini e modalità della domanda).
1. Le lavoratrici aventi diritto all'indennità giornaliera
di maternità, ai sensi dell'articolo 1, presentano, a
decorrere dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro
il termine perentorio di centottanta giorni dal parto,
apposita domanda in carta libera all'ente previdenziale
allegando certificato medico comprovante la data di inizio
della gravidanza e quella presunta o effettiva del parto,
nonché la dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, attestante l'inesistenza del diritto
all'indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971,
n. 1204, e 20 dicembre 1987, n. 546.
2. L'ente previdenziale provvede all'accertamento del
diritto all'erogazione dell'indennità nelle misure previste
dalla presente legge.
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