| (Termini e modalità della domanda).
1. Le lavoratrici aventi diritto all'indennità giornaliera
di maternità, ai sensi dell'articolo 1, presentano, a partire
dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il
termine perentorio di centottanta giorni dal parto, apposita
domanda in carta libera all'ente previdenziale, allegando un
certificato medico comprovante la data di inizio della
gravidanza e quella presunta del parto, nonché la
dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n.15, e successive modificazioni, attestante l'inesistenza del
diritto all'indennità di maternità di cui alle leggi 30
dicembre 1971, n.1204, e successive modificazioni, e 29
dicembre 1987, n.546.
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