| (Interruzione della gravidanza).
1. L'indennità di maternità spetta in misura intera alle
lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 1, anche nel caso in
cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa
sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici.
2. In caso di interruzione spontanea o terapeutica della
gravidanza verificatasi entro il centottantesimo giorno
dall'inizio della gestazione, alle lavoratrici di cui
all'articolo 1, comma 1, alle quali non si applichi l'articolo
20 della legge 30 dicembre 1971, n.1204, è corrisposta
un'indennità giornaliera, calcolata in base al criterio di cui
al medesimo articolo 1 della presente legge, per il
conseguente periodo di astensione dal lavoro risultante dal
certificato medico rilasciato dalla unità sanitaria locale.
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