| (Termini e modalità della domanda).
1. Le lavoratrici aventi diritto all'indennità giornaliera
di maternità, ai sensi dell'articolo 1, presentano, a partire
dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il
termine perentorio di centottanta giorni dal parto, apposita
domanda in carta libera all'ente previdenziale allegando
certificato medico comprovante la data di inizio della
gravidanza e quella presunta o effettiva del parto, nonché la
dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15, attestante l'inesistenza del diritto all'indennità di
maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, e 29
dicembre 1987, n. 546.
2. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche
nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di
gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o
terapeutici.
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