| (Scuola di terzo grado e sistema dell'istruzione
professionale).
1. La scuola di terzo grado, che assume il nome di liceo,
ha la durata di quattro anni e va, di norma, dal
quattordicesimo al diciottesimo anno di età.
2. Essa comprende le aree classica, umanistica, tecnica ed
artistica. Ciascuna area è ripartita in indirizzi che, in
prima applicazione, saranno in numero inferiore a quelli
previsti dall'attuale ordinamento. Al fine di favorire
capacità di studio e approfondimento, ogni indirizzo è
caratterizzato da un nucleo di discipline omogenee prevalente
anche in termini di orario curricolare nazionale. Il liceo ha
il compito di assicurare, in funzione dell'indirizzo
prescelto, la maturazione culturale degli studenti e
l'acquisizione delle indispensabili conoscenze specialistiche
a partire dal consolidamento e dall'ampliamento delle
competenze già possedute.
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3. L'istruzione professionale e artigiana si consegue
nelle strutture di formazione professionale accreditate dalle
regioni ai sensi dell'articolo 17 della legge 196/97. Essa
prevede percorsi formativi che garantiscono l'acquisizione di
competenze di base ad impostazione generale e di competenze
orientate a specifici settori professionali.
4. Nei primi due anni è garantita la possibilità di
passare da un indirizzo ad un altro della scuola di terzo
grado e dai licei al canale dell'istruzione professionale e
viceversa. I passaggi tra i vari percorsi attivati sia dalle
scuole che dall'istruzione regionale o, infine,
dall'apprendistato, sono possibili attraverso la
documentazione di crediti formativi certificati e a giudizio
dei consigli di classe o di analoghi consigli competenti per
l'istruzione regionale o per l'apprendistato. Per sostenere
tale possibilità le scuole secondarie e i centri di istruzione
professionale, in cui gli alunni si trasferiscono, attivano
apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di
una preparazione adeguata alla nuova scelta. Al termine di
ogni segmento del percorso scolastico o professionale
regionale, oltre che al termine del periodo di apprendistato è
prevista una certificazione professionale, espressa in crediti
formativi, che attesta le competenze acquisite.
5. Ai fini del rilascio della qualifica professionale, sia
le scuole secondarie che i centri e le agenzie aderenti al
sistema di formazione professionale di competenza regionale,
per essere riconosciute come sedi per la frequenza delle
attività formative, devono richiedere ed ottenere
l'accreditamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 24
giugno 1997, n. 196.
6. Gli attuali istituti professionali di Stato sono
trasferiti alla competenza regionale secondo modalità definite
con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa
con la conferenza Stato-Regioni, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro della
pubblica istruzione, in base agli accertamenti dell'Agenzia
nazionale per la valutazione, accredita con proprio decreto,
gli istituti regionali di istruzione professionale e artigiana
come sedi per l'adempimento dell'ultimo biennio
dell'obbligo.
7. Ogni anno entro il 30 settembre la Conferenza
Stato-Regioni riferisce al Parlamento, sulla frequenza,
l'andamento ed i risultati in termini di accesso al mondo del
lavoro disaggregati per Regioni, dei corsi di istruzione
professionale e artigiana e formazione tecnica superiore.
8. Corsi d'istruzione e formazione per adulti, anche nel
quadro dell'attuazione di indirizzi comunitari o di accordi
con gli enti locali, sono organizzati presso le istituzioni
scolastiche di ogni grado e centri formazione professionale.
Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della pubblica istruzione provvede,
mediante regolamento da adottare a norma dell'articolo 17,
comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare la
formazione permanente secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) individuare i requisiti minimi necessari
affinché le singole scuole o consorzi di scuole siano
accreditate per l'avvio di corsi di istruzione e formazione
per adulti;
b) impiegare un numero adeguato di personale
docente per il quale deve essere previsto un progetto generale
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di riqualificazione professionale a fronte delle innovazioni
programmatiche e metodologiche che si intendono introdurre;
c) adottare sistemi di verifica costanti della
qualità dei corsi di formazione permanente.
(Alternativo all'articolo 4 del testo della
Commissione)
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