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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


167
DDL0004-0006
Relazione Camera n. 4-A quinquies - di minoranza - (DDL13-4-A-quinquies)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C4Aquinquies, C280Aquinquies, C1653Aquinquies, C2493bisAquinqui C3390Aquinquies, C3883Aquinquies, C3952Aquinquies, C4397Aquinquies, C4416Aquinquies, C4552Aquinquies. TESTIPDL
...C4Aquinquies, C280Aquinquies, C1653Aquinquies, C2493bisAquinqui C3390Aquinquies, C3883Aquinquies, C3952Aquinquies, C4397Aquinquies, C4416Aquinquies, C4552Aquinquies.
...TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*) (Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN5 ZZDDLC4A5 ZZ13 ZZPD ZZMI
  (Scuola di terzo grado e sistema dell'istruzione
                       professionale).
     1.  La scuola di terzo grado, che assume il nome di liceo,
  ha la durata di quattro anni e va, di norma, dal
  quattordicesimo al diciottesimo anno di età.
     2.  Essa comprende le aree classica, umanistica, tecnica ed
  artistica.  Ciascuna area è ripartita in indirizzi che, in
  prima applicazione, saranno in numero inferiore a quelli
  previsti dall'attuale ordinamento.  Al fine di favorire
  capacità di studio e approfondimento, ogni indirizzo è
  caratterizzato da un nucleo di discipline omogenee prevalente
  anche in termini di orario curricolare nazionale.  Il liceo ha
  il compito di assicurare, in funzione dell'indirizzo
  prescelto, la maturazione culturale degli studenti e
  l'acquisizione delle indispensabili conoscenze specialistiche
  a partire dal consolidamento e dall'ampliamento delle
  competenze già possedute.
 
                              Pag. 10
 
     3.  L'istruzione professionale e artigiana si consegue
  nelle strutture di formazione professionale accreditate dalle
  regioni ai sensi dell'articolo 17 della legge 196/97.  Essa
  prevede percorsi formativi che garantiscono l'acquisizione di
  competenze di base ad impostazione generale e di competenze
  orientate a specifici settori professionali.
     4.  Nei primi due anni è garantita la possibilità di
  passare da un indirizzo ad un altro della scuola di terzo
  grado e dai licei al canale dell'istruzione professionale e
  viceversa.  I passaggi tra i vari percorsi attivati sia dalle
  scuole che dall'istruzione regionale o, infine,
  dall'apprendistato, sono possibili attraverso la
  documentazione di crediti formativi certificati e a giudizio
  dei consigli di classe o di analoghi consigli competenti per
  l'istruzione regionale o per l'apprendistato.  Per sostenere
  tale possibilità le scuole secondarie e i centri di istruzione
  professionale, in cui gli alunni si trasferiscono, attivano
  apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di
  una preparazione adeguata alla nuova scelta.  Al termine di
  ogni segmento del percorso scolastico o professionale
  regionale, oltre che al termine del periodo di apprendistato è
  prevista una certificazione professionale, espressa in crediti
  formativi, che attesta le competenze acquisite.
     5.  Ai fini del rilascio della qualifica professionale, sia
  le scuole secondarie che i centri e le agenzie aderenti al
  sistema di formazione professionale di competenza regionale,
  per essere riconosciute come sedi per la frequenza delle
  attività formative, devono richiedere ed ottenere
  l'accreditamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 24
  giugno 1997, n. 196.
     6.  Gli attuali istituti professionali di Stato sono
  trasferiti alla competenza regionale secondo modalità definite
  con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa
  con la conferenza Stato-Regioni, previo parere delle
  competenti Commissioni parlamentari.  Il Ministro della
  pubblica istruzione, in base agli accertamenti dell'Agenzia
  nazionale per la valutazione, accredita con proprio decreto,
  gli istituti regionali di istruzione professionale e artigiana
  come sedi per l'adempimento dell'ultimo biennio
  dell'obbligo.
     7.  Ogni anno entro il 30 settembre la Conferenza
  Stato-Regioni riferisce al Parlamento, sulla frequenza,
  l'andamento ed i risultati in termini di accesso al mondo del
  lavoro disaggregati per Regioni, dei corsi di istruzione
  professionale e artigiana e formazione tecnica superiore.
     8.  Corsi d'istruzione e formazione per adulti, anche nel
  quadro dell'attuazione di indirizzi comunitari o di accordi
  con gli enti locali, sono organizzati presso le istituzioni
  scolastiche di ogni grado e centri formazione professionale.
  Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge il Ministro della pubblica istruzione provvede,
  mediante regolamento da adottare a norma dell'articolo 17,
  comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare la
  formazione permanente secondo i seguenti principi e criteri
  direttivi:
       a)  individuare i requisiti minimi necessari
  affinché le singole scuole o consorzi di scuole siano
  accreditate per l'avvio di corsi di istruzione e formazione
  per adulti;
       b)  impiegare un numero adeguato di personale
  docente per il quale deve essere previsto un progetto generale
 
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  di riqualificazione professionale a fronte delle innovazioni
  programmatiche e metodologiche che si intendono introdurre;
       c)  adottare sistemi di verifica costanti della
  qualità dei corsi di formazione permanente.
  (Alternativo all'articolo 4 del testo della
                         Commissione)
 
DATA=990722 FASCID=DDL13-4-A-quinquies TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=MI NSTA=0004 TOTPAG=0011 TOTDOC=0007 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=040 PAGFIN=0011 RIGFIN=007 UPAG=SI PAGEIN=9 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=000400A05 FASCIDC=13DDL0004 A05 SORTNAV=0000400A050 00000 ZZDDLC4A5 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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