| Onorevoli Colleghi! - Quella degli agenti di commercio
è una categoria che conta in Italia circa 400.000 addetti.
Attraverso l'intermediazione commerciale passa il 70 per
cento del prodotto interno lordo (PIL).
Gli ultimi dati dell'Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) confermano che
la offerta di rappresentanza costituisce il 40 per cento delle
richieste di personale.
Tutto ciò sta a dimostrare che la professione di agente di
commercio, se inserita in una normativa quadro adeguata alle
nuove esigenze emergenti (concentrazione della distribuzione e
della produzione, sviluppo del mercato, evoluzione delle
stesse strategie della distribuzione), può rappresentare per
le nuove generazioni una importante fonte occupazionale.
E' accaduto, però, che alla profonda evoluzione e
trasformazione del mercato non ha fatto riscontro un pari
adeguamento delle normative che disciplinano questa
professione, anche per rendere possibile la sua qualificazione
nella certezza del diritto.
Alcuni articoli del codice civile, come quelli di cui si
propone la modifica, permettono ai preponenti di imporre
all'agente di commercio una serie di norme vessatorie che lo
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umiliano professionalmente ed economicamente, senza alcuna
certezza del diritto per questa professione: l'articolo 1748,
secondo comma, del codice civile, ad esempio, permette ai
preponenti di derogare dal principio della territorialità.
Tale articolo, infatti, recita testualmente: "La provvigione è
dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal
preponente, che devono avere esecuzione nella zona riservata
all'agente salvo che sia diversamente pattuito".
Ciò permette ai preponenti di apporre clausole
contrattuali nei mandati di agenzia che escludono dalla
competenza dell'agente la migliore clientela della zona, i
gruppi di acquisto ed i più importanti centri commerciali che
vengono all'uopo definiti dalle stesse mandanti "clientela
direzionale", con la quale esse si riservano un rapporto
diretto.
Anche in tale caso, però, l'agente a cui si affida la zona
viene obbligato all'esclusività ed, inoltre, a svolgere
attività di servizio quali censimenti, ricerche di mercato,
promozione di prodotti senza alcun compenso specifico.
Risulta evidente, quindi, che la richiesta di mercato
della zona ed anche quella raccolta dalla "clientela
direzionale" deriva dal lavoro dell'agente.
Si propongono, perciò, le seguenti modifiche all'articolo
1748 del codice civile:
a) al secondo comma sopprimere le parole: "salvo
che sia diversamente pattuito";
b) al quarto comma, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: ", salvo che per le spese sostenute per
prestazioni speciali espressamente richieste dal
preponente.".
Altresì, con il patto di non concorrenza post-contrattuale
sino a due anni dopo la cessazione del rapporto senza alcun
risarcimento o compenso, come previsto dall'articolo
1751- bis del codice civile, si costringe l'agente di
commercio alla disoccupazione per l'intero periodo e ad essere
espulso da un mercato che richiede costante aggiornamento e
specializzazione.
Per quanto sopra esposto, si propone la modifica del primo
periodo del primo comma dell'articolo 1751- bis,
aggiungendo, in fine, le seguenti parole: "e deve prevedere
una adeguata remunerazione per tutta la durata del divieto di
concorrenza.".
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