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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1681
DDL0103-0003
Progetto di legge Camera n. 103 - testo presentato - (DDL13-103)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C103. TESTIPDL
...C103.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC103 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, sono soppressi i seguenti tributi e sono
  abrogati i relativi provvedimenti istitutivi:
       a)  tassa automobilistica disciplinata dal testo
  unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.
  39, e successive modificazioni;
       b)  addizionale del 5 per cento alla tassa di cui
  alla lettera  a)  del presente comma, istituita
  dall'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729;
       c)  tassa automobilistica regionale di cui alla
  legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni;
       d)  sovrattassa per le autovetture e per gli
  autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose
  funzionanti con motore  diesel,  istituita dall'articolo 8
  del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e
  successive modificazioni;
       e)  tassa speciale per le autovetture e per gli
  autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose,
  muniti di impianto a GPL od a metano, anche in alternativa
  alla benzina, istituita dall'articolo 2 della legge 21 luglio
  1984, n. 362, e successive modificazioni;
       f)  canone di abbonamento alle autoradiodiffusioni
  e TV, con relativa IVA ed imposta di concessione governativa,
  disciplinati dalla legge 15 dicembre 1967, n. 1235.
     2.  Fino alla data di entrata in vigore della presente
  legge le tasse ed il canone di cui al comma 1 restano in
  vigore con i relativi periodi di scadenza.  Il controllo di
  congruità, per il periodo di validità e per i relativi
 
                               Pag. 4
 
  importi, deve essere effettuato entro tre anni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge.
     3.  Gli importi regolarmente versati per periodi successivi
  alla data di entrata in vigore della presente legge non sono
  rimborsabili.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-103 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0103 TOTPAG=0005 TOTDOC=0007 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=010300 00 FASCIDC=13DDL0103 SORTNAV=0010300 000 00000 ZZDDLC103 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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