| 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono soppressi i seguenti tributi e sono
abrogati i relativi provvedimenti istitutivi:
a) tassa automobilistica disciplinata dal testo
unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.
39, e successive modificazioni;
b) addizionale del 5 per cento alla tassa di cui
alla lettera a) del presente comma, istituita
dall'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729;
c) tassa automobilistica regionale di cui alla
legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni;
d) sovrattassa per le autovetture e per gli
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose
funzionanti con motore diesel, istituita dall'articolo 8
del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e
successive modificazioni;
e) tassa speciale per le autovetture e per gli
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose,
muniti di impianto a GPL od a metano, anche in alternativa
alla benzina, istituita dall'articolo 2 della legge 21 luglio
1984, n. 362, e successive modificazioni;
f) canone di abbonamento alle autoradiodiffusioni
e TV, con relativa IVA ed imposta di concessione governativa,
disciplinati dalla legge 15 dicembre 1967, n. 1235.
2. Fino alla data di entrata in vigore della presente
legge le tasse ed il canone di cui al comma 1 restano in
vigore con i relativi periodi di scadenza. Il controllo di
congruità, per il periodo di validità e per i relativi
Pag. 4
importi, deve essere effettuato entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Gli importi regolarmente versati per periodi successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge non sono
rimborsabili.
| |