| 1. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con
propri decreti, apporta quattro incrementi trimestrali, delle
imposte di fabbricazione dei seguenti combustibili:
a) benzina senza piombo;
b) benzina super;
c) gasolio per autotrazione;
d) metano per autotrazione;
e) GPL per autotrazione.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 devono essere identici
per i diversi combustibili.
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