| 1. La convenzione tra l'Automobile club d'Italia (ACI) ed
il Ministero delle finanze, stipulata il 26 novembre 1986, ed
approvata con decreto del Ministro delle finanze in data 26
novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
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296 del 22 dicembre 1986, è prorogata non oltre il 31 dicembre
1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 157, della legge 28
dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro delle finanze definisce, con proprio
decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i rapporti giuridici e
finanziari con l'ACI, conseguenti a quanto previsto dal comma
1.
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