| 1. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'Automobile club
d'Italia è autorizzato a mantenere l'esercizio delle seguenti
funzioni:
a) effettuare il riscontro ed il controllo di
merito dei pagamenti dei tributi soppressi ai sensi
dell'articolo 1, per i periodi antecedenti a tale
soppressione;
b) svolgere le attività dirette al recupero delle
somme dovute dai contribuenti a seguito dei riscontri e dei
controlli di cui alla lettera a).
2. L'Automobile Club d'Italia, ogni sei mesi, presenta al
Parlamento una relazione relativa allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 1.
3. Le somme riscosse ai sensi del comma 1, sono assegnate
alle regioni in relazione alla residenza del proprietario
dell'autoveicolo.
4. Nel caso in cui l'Automobile Club d'Italia non
ottemperi alle funzioni di cui al comma 1, il Parlamento può
interrompere il pagamento dei compensi.
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