| Onorevoli Colleghi! - Il gruppo del MSI-destra
nazionale, oggi AN, ha presentato sin dal 22 ottobre 1955
all'attenzione del Parlamento proposte di legge per fissare le
norme per l'esercizio del diritto di voto per i cittadini
italiani residenti all'estero.
L'Italia è rimasta l'unico Paese civile al mondo che non
dà la possibilità di votare all'estero ai propri cittadini
residenti fuori dei propri confini.
Abbiamo raccontato dal 1955, per ogni legislatura, la
storia della nostra gente all'estero e delle prospettive,
delle speranze e di tante delusioni, della grande opera
compiuta dai nostri connazionali in ogni parte del mondo,
portando ovunque progresso e civiltà; esaltati in ogni
continente, ma purtroppo dimenticati dal Parlamento italiano e
persino discriminati.
Erano stati anche cancellati dall'anagrafe e dalle liste
elettorali; siamo stati capaci di superare anche questa
assurda e vergognosa situazione. Grazie ad una proposta di
legge allora presentata dal gruppo del MSI-destra nazionale, è
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stata approvata la legge 27 ottobre 1988, n. 470 "Anagrafe e
censimento degli italiani all'estero" che ha rimosso l'ultimo
ostacolo formale, per giungere finalmente al voto
all'estero.
Ma continuando a discutere fuori del Parlamento, in
convegni, in seminari, e durante la Conferenza nazionale
dell'emigrazione, siamo giunti a rivedere tutte le proposte,
individuando tre concetti e posizioni di fondo:
1) è anacronistico che, mentre si decide la costruzione
dell'Europa unita ed il diritto per tutti i cittadini europei
di poter esprimere il voto, quello amministrativo e quello
politico, per il Parlamento europeo ovunque ci si trovi, vi
sia una barriera dell'Italia contro gli italiani, per il
motivo che milioni di italiani si trovano oltre confine;
2) è indispensabile giungere al voto per corrispondenza,
dopo aver compreso che non può essere possibile, anche per
motivi di ordine pubblico internazionale e per insufficienza
di strutture, l'esercizio del voto presso le nostre sedi
diplomatiche. Resta questo un convincimento certo, che
comunque non è una pregiudiziale;
3) per essere ancora più chiari, la proposta di legge
non prevede più che i nostri elettori all'estero debbano
votare per circoscrizioni che si trovano in Italia e per i
loro comuni di origine: in questo caso eserciterebbero sì
l'elettorato attivo, ma per eleggere candidati che non
conoscono, che sono scelti dai partiti in Italia; in tal modo
la nostra emigrazione verrebbe disintegrata, in quanto i
rappresentanti così eletti nel Parlamento non sarebbero
rappresentanti specifici dei nostri connazionali residenti
all'estero.
Le precedenti proposte presentate dal gruppo del
MSI-destra nazionale non avevano questo obiettivo perché
trovandoci contro pesanti ostilità, giunte sino
all'ostruzionismo comunista (pensate che le nostre proposte
sono rimaste insabbiate nel Parlamento per più di 39 anni!),
dovevamo percorrere la strada apparentemente più "facile" di
consentire l'esercizio del diritto di voto presso le nostre
strutture diplomatiche.
Oggi i tempi sono cambiati: tutti dicono di voler favorire
il voto all'estero e allora dobbiamo costituire "la
circoscrizione estero" per avere deputati italiani
direttamente eletti dai nostri connazionali.
* * *
E' bene a questo punto aver presenti, sia pure in sintesi,
le difficoltà del voto all'estero presso le nostre
rappresentanze diplomatiche, per comprendere come l'unica
soluzione sia quella del voto per corrispondenza.
Voto in loco. Vi è in primo luogo la soluzione della
votazione presso seggi istituiti nelle sedi delle nostre
rappresentanze all'estero, da parte dello stesso elettore
riconosciuto e legittimato dal presidente di seggio. Dal punto
di vista costituzionale e delle leggi che regolano l'esercizio
del voto in Italia, il sistema suddetto è senz'altro il
migliore, dato che il voto mantiene le sue caratteristiche
fondamentali, restando personale, libero e segreto.
A questa soluzione si sono costantemente richiamate tutte
le proposte di legge sinora presentate davanti ai due rami del
Parlamento ma nessuna di esse, dopo aver affermato il
principio dell'esercizio del diritto di voto per il cittadino
all'estero, ha dato qualche indicazione circa il modo, i tempi
e i criteri per la sua pratica attuazione. Ciò, a nostro
giudizio, sta a significare che tutti i proponenti avevano già
recepito le difficoltà pratico-organizzative insite in questo
tipo di votazione fuori dei confini della patria. Tale riserva
mentale, chiamiamola pur così, diventa esplicita nella
proposta di legge a firma dei senatori Pella ed altri,
presentata nella V legislatura, dove all'ultimo articolo si
prevedeva: "Con decreto da emanarsi dal Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, saranno dettate le norme
per l'attuazione ed entrata in vigore della presente
legge".
In altre parole, sembra di poter dire che i proponenti
avevano tanto ben vista ed intesa l'insormontabile difficoltà
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di rendere funzionale questo sistema di votazione da
condizionare l'entrata in vigore della legge stessa alla
capacità dell'esecutivo di risolvere il rebus
tecnico-organizzativo che comportava.
Voto presso i consolati. Per capire che si tratta di
un problema dalle molte incognite, bastano le seguenti
considerazioni: in località ad alta concentrazione di nostri
connazionali - ad esempio in Argentina - dove, secondo i dati
più recenti del Ministero degli affari esteri, ci sono oltre
1.300.000 connazionali, di cui presumibilmente un milione
elettori, il problema organizzativo diventa oltremodo
difficoltoso. Visto che da noi, in Patria in ogni seggio sono
mediamente iscritti 800 elettori, nella sola Argentina si
dovrebbero istituire almeno 1.250 seggi che, certamente, non
troverebbero capienza nelle sedi dei nostri consolati e
dell'ambasciata. Se rapportiamo la necessità di istituire
seggi in tutto il mondo e, presupponendo che su oltre cinque
milioni di connazionali all'estero vi siano potenzialmente
quattro milioni di elettori, si dovrebbero prevedere circa
cinquemila seggi.
In secondo luogo si dovrebbero trovare altrettanti
presidenti di seggio con un adeguato numero di scrutatori.
Questo problema forse potrebbe essere risolvibile nell'ambito
stesso delle nostre collettività nei centri più grandi, ma
diverrebbe insolubile là dove vi sia una decina di
connazionali.
Ammettendo che si possa trovare una qualche soluzione a
questi aspetti strettamente tecnici, resta il fatto che
l'elettore, per votare, deve recarsi al seggio elettorale.
Questo fatto comporta due inconvenienti: da un lato molti
elettori risiedono lontano, in qualche caso molto lontano, dai
seggi e probabilmente rinunceranno al viaggio e, dall'altro,
nei grandi centri, migliaia di persone si affolleranno davanti
alle sedi delle nostre rappresentanze
diplomatico-consolari.
A questo punto, specie in relazione agli affollamenti, si
pone la domanda: le autorità del posto lo consentirebbero? Si
tratta di un problema di ordine pubblico di non scarsa
rilevanza, tenendo inoltre presente che un simile sistema di
votazione incontra il divieto posto da alcuni Stati esteri,
che considerano la partecipazione del cittadino straniero sul
proprio territorio alle consultazioni elettorali indette dal
paese di origine, un atto incompatibile con la loro sovranità,
dato che il principio dell'extraterritorialità delle sedi
diplomatico-consolari è stato ormai superato in campo
internazionale dalla dottrina e dalla giurisprudenza, concordi
nel riconoscere che queste sedi godono solo della "immunità"
da misure coercitive e da atti di imperio da parte dello Stato
dove si trovano e non altro.
Volendo ritenere superati tutti questi punti, resta il
problema dello scrutinio: va fatto sul posto direttamente dal
presidente di seggio e dagli scrutatori? Ed allora è
necessaria anche la presenza dei rappresentanti di lista. Le
schede contestate debbono essere sottoposte al controllo di
qualche organo in Italia?
Ecco che il sistema di votazione presso seggi istituiti
all'estero, compatibile dal punto di vista costituzionale,
presenta difficoltà pratiche di tale portata che obbligano a
considerarlo inattuabile.
Come abbiamo già detto anche il gruppo del MSI-destra
nazionale si era orientato, nelle precedenti proposte di
legge, verso questa soluzione, a ciò spinto sia dalla piena
rispondenza del sistema ai dettami costituzionali, sia dal
fatto che il ragionamento su questo problema era basato sulle
modalità delle consultazioni elettorali che si svolgono sul
territorio della nostra Repubblica: tutto era stato dunque
visto e valutato secondo questa usuale prospettiva. La vicenda
elettorale dei COMITES ha confermato, in varie situazioni
caotiche, la carenza delle nostre strutture che rendono
impossibile la partecipazione dei nostri connazionali al
voto.
A tal proposito va considerata l'indagine conoscitiva sul
voto agli italiani all'estero nelle elezioni europee del 1994
per dimostrare, in via definitiva, la impossibilità di far
votare i nostri connazionali presso le nostre sedi
diplomatiche. E' un risultato incredibile, fatto di errori
nella compilazione dei certificati elettorali, nella
lontananza dai seggi, nella debolezza e incapacità delle
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nostre strutture, raccolto in un vasto documento della Camera,
tradotto in un libro pubblicato il 31 gennaio 1995. La
Commissione ha individuato le cause delle più gravi carenze
registrate e che hanno condotto a stabilire le motivazioni e
le responsabilità della pochissima affluenza alle urne da
parte dei nostri connazionali.
Voto per corrispondenza. Per riconoscere un reale
diritto al voto l'alternativa, sia sotto il profilo tecnico
che politico, è quella del voto per corrispondenza che fa
salvi i princìpi della personalità, della segretezza e della
libertà.
La difesa di questi princìpi è affidata in primo luogo
alla maturità civica dell'elettore stesso e, in secondo luogo,
alle garanzie che accompagnano la corrispondenza postale che
va sempre considerata, con qualsiasi mezzo, anche quello
aereo, come valigia diplomatica; non devono trascurarsi le
norme circa la persecuzione penale dei reati di incetta di
voti e di certificati elettorali.
Il voto per posta evita inconvenienti che deriverebbero
dalla votazione in loco.
Gli uffici diplomatici e consolari, infatti, vengono
coinvolti nel procedimento elettorale solamente in relazione
alle preziose funzioni di assistenza ed informazione che anche
attualmente svolgono al servizio dei connazionali
all'estero.
Gli elettori inviano ai consolati le buste che contengono
la scheda votata ed i nostri consolati hanno il compito, dopo
averle registrate, di spedirle attraverso la valigia
diplomatica a Roma; gli elettori fanno questo con piena
conoscenza legale dei candidati e delle liste concorrenti
senza allontanarsi dal loro domicilio o posto di lavoro.
Tenendo conto che con il voto per corrispondenza tutti
possono votare senza muoversi da casa, senza creare problemi
di ordine pubblico nei paesi dove il voto viene esercitato,
che non ci si scontra con divieti posti dalle legislazioni
degli Stati esteri, è stata abbandonata l'impostazione da noi
stessi suggerita nelle proposte di legge precedentemente
presentate, nella convinzione che, se esiste una strada
tecnicamente idonea per consentire il voto ai nostri
connazionali all'estero, questa non può essere che quella del
voto per corrispondenza.
E' evidente che nessuno Stato straniero, come già
accennato, può opporsi alla spedizione di plichi postali
recanti i materiali per le votazioni o le schede votate.
Anche le spese da prevedere per la organizzazione del voto
per corrispondenza sono certamente di gran lunga inferiori a
quelle per la istituzione di seggi elettorali nei Paesi
esteri.
Schematicamente ecco il sistema proposto con il presente
testo, considerato che, finalmente, sono stati realizzati
l'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero a seguito
della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e che per questa legge
"Tremaglia" quanti nostri connazionali erano stati cancellati
dallo stato civile sono stati registrati nelle liste
elettorali; seppure solo in parte perché l'anagrafe è stata
male eseguita.
Questo progetto, anche sotto l'aspetto formale, risulta
dai lavori del Comitato ristretto del 18 maggio 1993 presso la
prima Commissione (Affari costituzionali) della Camera e,
soprattutto, dalle considerazioni e dalle proposte formulate
dal Consiglio generale degli italiani all'estero.
Riprendendo quanto detto dal relatore onorevole Tiscar,
come appare dal resoconto del 18 maggio 1993 della
Commissione, il Comitato ristretto ha ritenuto preferibile la
soluzione del voto per corrispondenza, consentendo altresì al
cittadino la possibilità di optare per il voto presso le sedi
consolari. Un altro problema sorto con riferimento ai princìpi
costituzionali è quello relativo alle modalità di elezione e
alla riserva di seggi previste per il Senato: il Comitato
ristretto ha optato per la soluzione di prevedere una riserva
di seggi destinata alla circoscrizione elettorale "estero",
adeguandosi così al parere espresso dal Consiglio generale
degli italiani all'estero. Si è obiettato che tale ipotesi
sarebbe in contrasto con l'articolo 57 della Costituzione
laddove questo stabilisce che il Senato della Repubblica è
eletto a base regionale. Di fronte a tale obiezione, era
possibile imboccare diverse strade.
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Il Comitato ristretto è giunto alla conclusione di
mantenere distinta la circoscrizione "estero" da tutte le
altre regioni. Un altro problema esaminato dal Comitato
ristretto è stato quello del rapporto tra la riforma relativa
all'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e
la riforma del sistema elettorale della Camera e del Senato:
su tale questione si è giunti alla conclusione per cui la
disciplina sull'esercizio del diritto di voto degli italiani
all'estero è comunque compatibile con qualsivoglia sistema
elettorale.
Al termine dell'esame svolto, il Comitato ristretto ha
predisposto un testo unificato che si basa sulle seguenti
scelte di fondo.
Si individua una circoscrizione elettorale "estero"
suddivisa in collegi cui sono attribuiti dieci senatori e
venti deputati; si riconosce ai cittadini italiani residenti
all'estero il diritto di poter votare senza rientrare nel
territorio dello Stato e la possibilità, per gli elettori che
nel giorno della votazione si trovino temporaneamente
all'estero, di esercitare anche fuori del territorio dello
Stato il voto; si riconosce il diritto di voto con riferimento
alle elezioni politiche e alle votazioni referendarie, in
quanto il mancato radicamento con le realtà locali sconsiglia
di consentire l'esercizio del dirittto di voto anche nelle
elezioni amministrative; si prevede che il diritto di voto
venga esercitato per corrispondenza, pur consentendo la
possibilità, in determinate circostanze, di esercitare il voto
anche presso gli uffici consolari; si stabilisce la
costituzione di un ufficio del collegio unico per gli elettori
all'estero articolato in più uffici centrali circoscrizionali;
si prevede infine la competenza della Direzione centrale per i
servizi elettorali del Ministero dell'interno alla formazione,
revisione e conservazione degli elenchi degli elettori
italiani residenti all'estero.
Passando ad illustrare il contenuto dell'articolato si fa
presente che l'articolo 1 prevede il riconoscimento del
diritto di esercitare il voto ai cittadini italiani residenti
all'estero per l'elezione dei propri rappresentanti alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica e per la
partecipazione alle votazioni per i referendum previsti
dagli articoli 75 e 138 della Costituzione secondo le modalità
indicate dalla legge.
L'articolo 2 fissa nel numero di venti i deputati eletti
dai cittadini italiani residenti all'estero, prevedendo che i
collegi che eleggono tali deputati siano costituiti secondo
circoscrizioni stabilite nella tabella allegata alla legge. Il
numero dei deputati per circoscrizione è fissato con decreto
del Presidente della Repubblica. La quota dei deputati da
eleggere da parte dei cittadini italiani residenti all'estero,
così come quella dei senatori da eleggersi tra quei cittadini,
è stata fissata avendo riguardo al rapporto già oggi esistente
tra deputati e senatori, da un lato, ed abitanti, dall'altro.
Più precisamente per l'Italia il rapporto è oggi di un
deputato ogni 91 mila abitanti circa e nell'ipotesi di venti
deputati eletti nella circoscrizione "estero" quel rapporto
sarebbe di un deputato ogni 95 mila residenti all'estero
circa.
L'articolo 3 fissa nel numero di dieci i senatori eletti
dai cittadini italiani residenti all'estero e stabilisce
inoltre che, ai fini previsti dalla legge, la circoscrizione
elettorale "estero" è equiparata ad una regione italiana.
L'articolo 4 prevede la costituzione presso la corte
d'appello di Roma dell'ufficio del collegio unico per gli
elettori all'estero, articolato in più uffici centrali
circoscrizionali per l'estero.
L'articolo 5 dichiara applicabili, in quanto compatibili,
per le candidature alla Camera dei deputati le disposizioni
relative al procedimento elettorale preparatorio sul deposito
del contrassegno e la presentazione delle candidature nonché
sull'esonero dalla raccolta delle firme. Per le candidature al
Senato della Repubblica si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 29 del
1948, che a sua volta stabilisce che si osservino le norme di
cui agli articoli da 14 a 17 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 valevole per la Camera dei
deputati. Vengono poi stabilite le firme necessarie per la
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presentazione delle candidature sia per la Camera dei deputati
che per il Senato della Repubblica, il numero dei candidati
previsto in ciascuna lista ed il divieto di accettazione della
candidatura in più di tre collegi. Quanto al numero di firme
richieste per la presentazione delle candidature, queste sono
inferiori al numero di quelle richieste dalla legislazione
vigente per la Camera dei deputati e per il Senato della
Repubblica. Si può discutere del numero di firme richieste, ma
è certo che una riduzione trova giustificazione nella
circostanza che essendo i cittadini italiani residenti
all'estero spesso distribuiti su ampie aree geografiche, è
certamente più ardua la raccolta delle firme.
L'articolo 6 stabilisce l'obbligo per le rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane di dare avviso alle comunità
italiane locali dell'avvenuta indizione delle elezioni e della
possibilità di ritirare presso gli uffici stessi i documenti
necessari per esercitare il diritto di voto.
L'articolo 7 prevede la possibilità del ricorso
all'ufficio centrale nazionale avverso le decisioni di
eliminazione di liste, di gruppi o di candidati e le
disposizioni necessarie per la formazione delle liste.
L'articolo 8 stabilisce la competenza della Direzione
centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno
per la formazione, revisione e conservazione degli elenchi
degli elettori italiani residenti all'estero.
L'articolo 9 prevede che entro il diciottesimo giorno
precedente la data delle elezioni la Direzione centrale per i
servizi elettorali trasmetta al Ministero degli affari esteri
un elenco degli elettori che votano per corrispondenza ed il
materiale necessario per l'esercizio del diritto di voto. Tre
esemplari dell'elenco sono trasmessi, entro lo stesso giorno,
agli Uffici centrali circoscrizionali per l'estero e la
Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero
dell'interno provvede, entro lo stesso giorno, a trasmettere
al Ministero degli affari esteri, per ciascuno degli elettori
compresi, nell'elenco di cui al comma 1, un plico chiuso
contenente il materiale necessario per l'esercizio del diritto
di voto.
L'articolo 10 disciplina la trasmissione dei plichi di cui
all'articolo 9 agli uffici consolari competenti che ne curano
la consegna personale agli aventi diritto.
L'articolo 11 disciplina le modalità con le quali viene
esercitato per corrispondenza il diritto di voto. L'elettore
residente all'estero dopo avere espresso il voto piega la
scheda e la inserisce, insieme al certificato elettorale,
nell'apposita busta che entro l'ottavo giorno antecedente il
primo giorno di votazione, deve essere spedita a mezzo posta o
consegnata direttamente al Consolato competente. L'Ufficio
elettorale consolare inoltra i plichi pervenutigli agli uffici
centrali circoscrizionali; i plichi, per essere sottoposti
allo spoglio, devono pervenire non oltre le ore 20 del primo
giorno di votazione.
L'articolo 12 appare di notevole importanza nell'impianto
complessivo della legge posto che riconosce all'elettore
italiano residente all'estero dl diritto di votare presso gli
uffici consolari, con modalità tali da assicurare, ovviamente,
la assoluta segretezza del voto.
Gli articoli 13 e 14 recano la disciplina delle operazioni
preliminari allo scrutinio e dello scrutinio stesso.
L'articolo 15 prevede l'applicabilità, in quanto
compatibili, delle disposizioni ora illustrate nonché di
quelle di cui alle leggi n. 352 del 1970 e n. 199 del 1978 al
procedimento referendario.
L'articolo 16 ammette al voto per corrispondenza anche gli
elettori che nel giorno della votazione si trovino
temporaneamente all'estero, purché facciano pervenire, non
oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della
votazione, apposita domanda al Ministero dell'interno e al
sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti.
L'articolo 17 disciplina la possibilità per il cittadino
italiano residente all'estero, rientrato in Italia, di poter
esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste è
iscritto.
L'articolo 18 affronta la questione della propaganda
elettorale prevedendo che il Governo italiano assuma apposite
intese con i governi dei singoli Stati esteri; sono altresì
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stabiliti i limiti delle affissioni nei locali del
consolato.
Gli articoli 19, 20 e 21 prevedono, anche attraverso
modifiche del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, la conseguente integrazione
delle disposizioni penali a salvaguardia dell'intero
procedimento elettorale.
L'articolo 22 prevede che il Governo emani, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento
per disciplinare l'attuazione e l'integrazione della legge.
Questo regolamento assume particolare rilievo nell'ambito
della nuova disciplina che si intende introdurre.
L'articolo 23, infine, affronta gli aspetti finanziari del
provvedimento.
Ci si augura che con la presente proposta di legge si
possa arrivare alla soluzione di questo problema che
rappresenta un impegno qualificante non solo per il
Parlamento, ma anche per la credibilità internazionale
dell'Italia.
Onorevoli colleghi, il 30 giugno 1993 la Camera dei
deputati votò a favore di due emendamenti Tremaglia per la
introduzione, finalmente, di norme per l'elettorato attivo,
che interessavano il voto per corrispondenza da parte dei
nostri cittadini all'estero che erano stati registrati
nell'AIRE e per l'elettorato passivo, dando la possibilità,
per la prima volta, ai nostri connazionali di eleggere
direttamente i loro rappresentanti nel Parlamento italiano.
Voi sapete poi delle vicende parlamentari per le quali il
Governo, sollecitato dalla sinistra, propose di risolvere i
problemi con una legge costituzionale per le modifiche agli
articoli 48, 56 e 57 ai fini della costituzione della
"circoscrizione estera".
Tali norme vennero approvate, in prima lettura, dalla
Camera e dal Senato, ma, in seconda lettura, al Senato il 10
novembre 1993 le predette disposizioni non raggiunsero il
quorum previsto.
Il 10 novembre infatti, nel corso della seconda lettura
della stessa legge al Senato, giunse improvviso il voltafaccia
e il tradimento della sinistra e della Lega. Dobbiamo
ricominciare da capo. Non si capisce più dove è la moralità
politica, il rispetto della parola data. Continuano così gli
impegni, le manovre, gli intrighi e gli insabbiamenti.
Nel 1995 ci ripetiamo. Facciamo accordi con quasi tutte le
forze politiche; ricordiamo il patto di Basilea concordato con
il PDS e con le ACLI, sia per l'elettorato attivo che passivo,
per il voto per corrispondenza e per la elezione di venti
deputati e dieci senatori. Vi è la proposta di legge Tremaglia
n. 50 presentata subito all'inizio della legislatura, cioè
nell'aprile 1994; si giunge alla presentazione di altre
proposte di legge, identiche, da parte dell'onorevole
Berlinguer per i Progressisti, dell'onorevole Andreatta per il
PPI, dell'onorevole Moioli Viganò per il CDU e avendo
l'accordo con le altre forze politiche. Ma dopo nemmeno
quindici giorni che vi è un testo unificato
Tremaglia-Berlinguer-Andreatta-Moioli Viganò, la sinistra fa
saltare l'accordo, come al solito, insieme alla Lega e, dal 2
settembre, tutto giace in silenzio presso il Senato dopo che
con il colpo di mano alla Camera del 1^ agosto 1995, sono
stati cambiati, per la legge di revisione costituzionale, i
numeri degli eletti alla Camera ed al Senato; si è passati da
venti deputati a dieci, e si è proposto di passare da dieci
senatori a sei.
Questo sconvolgeva il principio della rappresentanza,
perché eliminava la possibilità di eleggere parlamentari nelle
comunità più popolose (per esempio la Gran Bretagna e il
Belgio, che dovevano avere in un unico collegio due deputati,
mentre con la nuova impostazione ne doveva essere eletto uno
solo. E così allo stesso modo il Venezuela e il Brasile, che
erano un unico collegio, e passavano da due a un solo
deputato).
Si deve quindi rivedere la modifica per ripristinare il
testo unificato, così come presentato alla Camera. Ma tutto
tace. Il Consiglio generale degli italiani all'estero reagisce
alla unanimità per ritornare agli accordi e al testo
unificato.
Rimane tutto fermo al Senato e ora nella XIII legislatura
si riprenderà la battaglia.
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Il nostro è un appello a tutte le forze politiche, alla
loro responsabilità, ai partiti nazionali e democratici che
intendono fare un salto di qualità anche nei rapporti con
l'estero. Il presidente del CNEL, De Rita, ha giustamente
dichiarato che, per elevare la politica italiana, va ricordato
che il rapporto con gli italiani all'estero è essenziale per
il nostro processo di "internazionalizzazione".
"Fanno internazionalizzazione reale del Paese più milioni
di italiani all'estero con la loro presenza diffusa, che le
migliaia di piccoli imprenditori che trattano i mercati
internazionali" ... "Si tratta infatti di un vero e proprio
fattore di potenza del nostro sviluppo a scala mondiale".
Una politica di italianità, dice Bassetti, che si estende
in tutti i continenti attraverso un rapporto di etnia. Questa
nostra battaglia costituisce dunque un forte impegno sul piano
morale, politico, economico. Vuol dire immettere nel circuito
nazionale e internazionale milioni di cittadini di origine
italiana. Italiani misconosciuti, un mondo sommerso che deve
operare a favore dell'Italia.
Il primo firmatario della presente proposta di legge, che
si sente italiano, vi ringrazia dal profondo del cuore,
carissimi connazionali, per quello che avete fatto, e dà
l'appuntamento per il giorno, certamente vicino,
dell'approvazione della nostra legge, quando finalmente voi
potrete essere partecipi della rinascita della nostra Patria.
Recentemente a Brooklyn ha vissuto una giornata di emozione e
di commozione per l'amore che gli avete dimostrato e per il
vostro entusiasmo. Ritornerà per stare con voi in tutti i
paesi d'Europa, delle Americhe, dell'Africa e dell'Australia.
Sarà il viaggio non più della speranza, ma della certezza.
Stare con voi, lottare con voi, è un dono dello spirito, e
soprattutto un bellissimo atto di amore che talvolta fa anche
soffrire, ma ripaga anche per le amarezze, le delusioni che si
incontrano qui in Italia.
Nel vedervi, ci si ricarica di volontà, di forza e di
giovinezza: per questo riusciremo a vincere insieme.
Sta sempre scritto davanti a noi che "Nel mondo, là dove
vi è anche un solo italiano, vi è un Tricolore della
Patria".
Cari colleghi, dobbiamo ora, con la nuova legislatura e ci
si augura a larghissima maggioranza, approvare le leggi che
gli italiani all'estero attendono da troppi anni e che sono
indispensabili perché, anche in Italia, vi sia una "democrazia
compiuta" e non più, come è capitato per il passato, una
perversa discriminazione nei confronti degli italiani
d'oltreconfine.
E' un atto di giustizia, è un atto di riparazione,
certamente di democrazia, riconoscendo alle nostre comunità e
a questa "rete italiana nel mondo" la grande potenzialità di
internazionalizzazione che avrà grande rilievo nei rapporti
internazionali e anche nella nostra politica estera.
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