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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1687
DDL0104-0002
Progetto di legge Camera n. 104 - testo presentato - (DDL13-104)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C104. TESTIPDL
...C104.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC104 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - Il gruppo del MSI-destra
  nazionale, oggi AN, ha presentato sin dal 22 ottobre 1955
  all'attenzione del Parlamento proposte di legge per fissare le
  norme per l'esercizio del diritto di voto per i cittadini
  italiani residenti all'estero.
     L'Italia è rimasta l'unico Paese civile al mondo che non
  dà la possibilità di votare all'estero ai propri cittadini
  residenti fuori dei propri confini.
     Abbiamo raccontato dal 1955, per ogni legislatura, la
  storia della nostra gente all'estero e delle prospettive,
  delle speranze e di tante delusioni, della grande opera
  compiuta dai nostri connazionali in ogni parte del mondo,
  portando ovunque progresso e civiltà; esaltati in ogni
  continente, ma purtroppo dimenticati dal Parlamento italiano e
  persino discriminati.
     Erano stati anche cancellati dall'anagrafe e dalle liste
  elettorali; siamo stati capaci di superare anche questa
  assurda e vergognosa situazione.  Grazie ad una proposta di
  legge allora presentata dal gruppo del MSI-destra nazionale, è
 
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  stata approvata la legge 27 ottobre 1988, n. 470 "Anagrafe e
  censimento degli italiani all'estero" che ha rimosso l'ultimo
  ostacolo formale, per giungere finalmente al voto
  all'estero.
     Ma continuando a discutere fuori del Parlamento, in
  convegni, in seminari, e durante la Conferenza nazionale
  dell'emigrazione, siamo giunti a rivedere tutte le proposte,
  individuando tre concetti e posizioni di fondo:
       1) è anacronistico che, mentre si decide la costruzione
  dell'Europa unita ed il diritto per tutti i cittadini europei
  di poter esprimere il voto, quello amministrativo e quello
  politico, per il Parlamento europeo ovunque ci si trovi, vi
  sia una barriera dell'Italia contro gli italiani, per il
  motivo che milioni di italiani si trovano oltre confine;
       2) è indispensabile giungere al voto per corrispondenza,
  dopo aver compreso che non può essere possibile, anche per
  motivi di ordine pubblico internazionale e per insufficienza
  di strutture, l'esercizio del voto presso le nostre sedi
  diplomatiche.  Resta questo un convincimento certo, che
  comunque non è una pregiudiziale;
       3) per essere ancora più chiari, la proposta di legge
  non prevede più che i nostri elettori all'estero debbano
  votare per circoscrizioni che si trovano in Italia e per i
  loro comuni di origine: in questo caso eserciterebbero sì
  l'elettorato attivo, ma per eleggere candidati che non
  conoscono, che sono scelti dai partiti in Italia; in tal modo
  la nostra emigrazione verrebbe disintegrata, in quanto i
  rappresentanti così eletti nel Parlamento non sarebbero
  rappresentanti specifici dei nostri connazionali residenti
  all'estero.
     Le precedenti proposte presentate dal gruppo del
  MSI-destra nazionale non avevano questo obiettivo perché
  trovandoci contro pesanti ostilità, giunte sino
  all'ostruzionismo comunista (pensate che le nostre proposte
  sono rimaste insabbiate nel Parlamento per più di 39 anni!),
  dovevamo percorrere la strada apparentemente più "facile" di
  consentire l'esercizio del diritto di voto presso le nostre
  strutture diplomatiche.
     Oggi i tempi sono cambiati: tutti dicono di voler favorire
  il voto all'estero e allora dobbiamo costituire "la
  circoscrizione estero" per avere deputati italiani
  direttamente eletti dai nostri connazionali.
                           *  *  *
     E' bene a questo punto aver presenti, sia pure in sintesi,
  le difficoltà del voto all'estero presso le nostre
  rappresentanze diplomatiche, per comprendere come l'unica
  soluzione sia quella del voto per corrispondenza.
       Voto in loco.  Vi è in primo luogo la soluzione della
  votazione presso seggi istituiti nelle sedi delle nostre
  rappresentanze all'estero, da parte dello stesso elettore
  riconosciuto e legittimato dal presidente di seggio.  Dal punto
  di vista costituzionale e delle leggi che regolano l'esercizio
  del voto in Italia, il sistema suddetto è senz'altro il
  migliore, dato che il voto mantiene le sue caratteristiche
  fondamentali, restando personale, libero e segreto.
     A questa soluzione si sono costantemente richiamate tutte
  le proposte di legge sinora presentate davanti ai due rami del
  Parlamento ma nessuna di esse, dopo aver affermato il
  principio dell'esercizio del diritto di voto per il cittadino
  all'estero, ha dato qualche indicazione circa il modo, i tempi
  e i criteri per la sua pratica attuazione.  Ciò, a nostro
  giudizio, sta a significare che tutti i proponenti avevano già
  recepito le difficoltà pratico-organizzative insite in questo
  tipo di votazione fuori dei confini della patria.  Tale riserva
  mentale, chiamiamola pur così, diventa esplicita nella
  proposta di legge a firma dei senatori Pella ed altri,
  presentata nella V legislatura, dove all'ultimo articolo si
  prevedeva: "Con decreto da emanarsi dal Presidente della
  Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
  con il Ministro degli affari esteri, saranno dettate le norme
  per l'attuazione ed entrata in vigore della presente
  legge".
     In altre parole, sembra di poter dire che i proponenti
  avevano tanto ben vista ed intesa l'insormontabile difficoltà
 
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  di rendere funzionale questo sistema di votazione da
  condizionare l'entrata in vigore della legge stessa alla
  capacità dell'esecutivo di risolvere il rebus
  tecnico-organizzativo che comportava.
       Voto presso i consolati.  Per capire che si tratta di
  un problema dalle molte incognite, bastano le seguenti
  considerazioni: in località ad alta concentrazione di nostri
  connazionali - ad esempio in Argentina - dove, secondo i dati
  più recenti del Ministero degli affari esteri, ci sono oltre
  1.300.000 connazionali, di cui presumibilmente un milione
  elettori, il problema organizzativo diventa oltremodo
  difficoltoso.  Visto che da noi, in Patria in ogni seggio sono
  mediamente iscritti 800 elettori, nella sola Argentina si
  dovrebbero istituire almeno 1.250 seggi che, certamente, non
  troverebbero capienza nelle sedi dei nostri consolati e
  dell'ambasciata.  Se rapportiamo la necessità di istituire
  seggi in tutto il mondo e, presupponendo che su oltre cinque
  milioni di connazionali all'estero vi siano potenzialmente
  quattro milioni di elettori, si dovrebbero prevedere circa
  cinquemila seggi.
     In secondo luogo si dovrebbero trovare altrettanti
  presidenti di seggio con un adeguato numero di scrutatori.
  Questo problema forse potrebbe essere risolvibile nell'ambito
  stesso delle nostre collettività nei centri più grandi, ma
  diverrebbe insolubile là dove vi sia una decina di
  connazionali.
    Ammettendo che si possa trovare una qualche soluzione a
  questi aspetti strettamente tecnici, resta il fatto che
  l'elettore, per votare, deve recarsi al seggio elettorale.
  Questo fatto comporta due inconvenienti: da un lato molti
  elettori risiedono lontano, in qualche caso molto lontano, dai
  seggi e probabilmente rinunceranno al viaggio e, dall'altro,
  nei grandi centri, migliaia di persone si affolleranno davanti
  alle sedi delle nostre rappresentanze
  diplomatico-consolari.
     A questo punto, specie in relazione agli affollamenti, si
  pone la domanda: le autorità del posto lo consentirebbero?  Si
  tratta di un problema di ordine pubblico di non scarsa
  rilevanza, tenendo inoltre presente che un simile sistema di
  votazione incontra il divieto posto da alcuni Stati esteri,
  che considerano la partecipazione del cittadino straniero sul
  proprio territorio alle consultazioni elettorali indette dal
  paese di origine, un atto incompatibile con la loro sovranità,
  dato che il principio dell'extraterritorialità delle sedi
  diplomatico-consolari è stato ormai superato in campo
  internazionale dalla dottrina e dalla giurisprudenza, concordi
  nel riconoscere che queste sedi godono solo della "immunità"
  da misure coercitive e da atti di imperio da parte dello Stato
  dove si trovano e non altro.
     Volendo ritenere superati tutti questi punti, resta il
  problema dello scrutinio: va fatto sul posto direttamente dal
  presidente di seggio e dagli scrutatori?  Ed allora è
  necessaria anche la presenza dei rappresentanti di lista.  Le
  schede contestate debbono essere sottoposte al controllo di
  qualche organo in Italia?
     Ecco che il sistema di votazione presso seggi istituiti
  all'estero, compatibile dal punto di vista costituzionale,
  presenta difficoltà pratiche di tale portata che obbligano a
  considerarlo inattuabile.
     Come abbiamo già detto anche il gruppo del MSI-destra
  nazionale si era orientato, nelle precedenti proposte di
  legge, verso questa soluzione, a ciò spinto sia dalla piena
  rispondenza del sistema ai dettami costituzionali, sia dal
  fatto che il ragionamento su questo problema era basato sulle
  modalità delle consultazioni elettorali che si svolgono sul
  territorio della nostra Repubblica: tutto era stato dunque
  visto e valutato secondo questa usuale prospettiva.  La vicenda
  elettorale dei COMITES ha confermato, in varie situazioni
  caotiche, la carenza delle nostre strutture che rendono
  impossibile la partecipazione dei nostri connazionali al
  voto.
     A tal proposito va considerata l'indagine conoscitiva sul
  voto agli italiani all'estero nelle elezioni europee del 1994
  per dimostrare, in via definitiva, la impossibilità di far
  votare i nostri connazionali presso le nostre sedi
  diplomatiche.  E' un risultato incredibile, fatto di errori
  nella compilazione dei certificati elettorali, nella
  lontananza dai seggi, nella debolezza e incapacità delle
 
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  nostre strutture, raccolto in un vasto documento della Camera,
  tradotto in un libro pubblicato il 31 gennaio 1995.  La
  Commissione ha individuato le cause delle più gravi carenze
  registrate e che hanno condotto a stabilire le motivazioni e
  le responsabilità della pochissima affluenza alle urne da
  parte dei nostri connazionali.
       Voto per corrispondenza.  Per riconoscere un reale
  diritto al voto l'alternativa, sia sotto il profilo tecnico
  che politico, è quella del voto per corrispondenza che fa
  salvi i princìpi della personalità, della segretezza e della
  libertà.
     La difesa di questi princìpi è affidata in primo luogo
  alla maturità civica dell'elettore stesso e, in secondo luogo,
  alle garanzie che accompagnano la corrispondenza postale che
  va sempre considerata, con qualsiasi mezzo, anche quello
  aereo, come valigia diplomatica; non devono trascurarsi le
  norme circa la persecuzione penale dei reati di incetta di
  voti e di certificati elettorali.
     Il voto per posta evita inconvenienti che deriverebbero
  dalla votazione  in loco.
     Gli uffici diplomatici e consolari, infatti, vengono
  coinvolti nel procedimento elettorale solamente in relazione
  alle preziose funzioni di assistenza ed informazione che anche
  attualmente svolgono al servizio dei connazionali
  all'estero.
     Gli elettori inviano ai consolati le buste che contengono
  la scheda votata ed i nostri consolati hanno il compito, dopo
  averle registrate, di spedirle attraverso la valigia
  diplomatica a Roma; gli elettori fanno questo con piena
  conoscenza legale dei candidati e delle liste concorrenti
  senza allontanarsi dal loro domicilio o posto di lavoro.
     Tenendo conto che con il voto per corrispondenza tutti
  possono votare senza muoversi da casa, senza creare problemi
  di ordine pubblico nei paesi dove il voto viene esercitato,
  che non ci si scontra con divieti posti dalle legislazioni
  degli Stati esteri, è stata abbandonata l'impostazione da noi
  stessi suggerita nelle proposte di legge precedentemente
  presentate, nella convinzione che, se esiste una strada
  tecnicamente idonea per consentire il voto ai nostri
  connazionali all'estero, questa non può essere che quella del
  voto per corrispondenza.
     E' evidente che nessuno Stato straniero, come già
  accennato, può opporsi alla spedizione di plichi postali
  recanti i materiali per le votazioni o le schede votate.
     Anche le spese da prevedere per la organizzazione del voto
  per corrispondenza sono certamente di gran lunga inferiori a
  quelle per la istituzione di seggi elettorali nei Paesi
  esteri.
     Schematicamente ecco il sistema proposto con il presente
  testo, considerato che, finalmente, sono stati realizzati
  l'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero a seguito
  della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e che per questa legge
  "Tremaglia" quanti nostri connazionali erano stati cancellati
  dallo stato civile sono stati registrati nelle liste
  elettorali; seppure solo in parte perché l'anagrafe è stata
  male eseguita.
     Questo progetto, anche sotto l'aspetto formale, risulta
  dai lavori del Comitato ristretto del 18 maggio 1993 presso la
  prima Commissione (Affari costituzionali) della Camera e,
  soprattutto, dalle considerazioni e dalle proposte formulate
  dal Consiglio generale degli italiani all'estero.
     Riprendendo quanto detto dal relatore onorevole Tiscar,
  come appare dal resoconto del 18 maggio 1993 della
  Commissione, il Comitato ristretto ha ritenuto preferibile la
  soluzione del voto per corrispondenza, consentendo altresì al
  cittadino la possibilità di optare per il voto presso le sedi
  consolari.  Un altro problema sorto con riferimento ai princìpi
  costituzionali è quello relativo alle modalità di elezione e
  alla riserva di seggi previste per il Senato: il Comitato
  ristretto ha optato per la soluzione di prevedere una riserva
  di seggi destinata alla circoscrizione elettorale "estero",
  adeguandosi così al parere espresso dal Consiglio generale
  degli italiani all'estero.  Si è obiettato che tale ipotesi
  sarebbe in contrasto con l'articolo 57 della Costituzione
  laddove questo stabilisce che il Senato della Repubblica è
  eletto a base regionale.  Di fronte a tale obiezione, era
  possibile imboccare diverse strade.
 
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     Il Comitato ristretto è giunto alla conclusione di
  mantenere distinta la circoscrizione "estero" da tutte le
  altre regioni.  Un altro problema esaminato dal Comitato
  ristretto è stato quello del rapporto tra la riforma relativa
  all'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e
  la riforma del sistema elettorale della Camera e del Senato:
  su tale questione si è giunti alla conclusione per cui la
  disciplina sull'esercizio del diritto di voto degli italiani
  all'estero è comunque compatibile con qualsivoglia sistema
  elettorale.
     Al termine dell'esame svolto, il Comitato ristretto ha
  predisposto un testo unificato che si basa sulle seguenti
  scelte di fondo.
     Si individua una circoscrizione elettorale "estero"
  suddivisa in collegi cui sono attribuiti dieci senatori e
  venti deputati; si riconosce ai cittadini italiani residenti
  all'estero il diritto di poter votare senza rientrare nel
  territorio dello Stato e la possibilità, per gli elettori che
  nel giorno della votazione si trovino temporaneamente
  all'estero, di esercitare anche fuori del territorio dello
  Stato il voto; si riconosce il diritto di voto con riferimento
  alle elezioni politiche e alle votazioni referendarie, in
  quanto il mancato radicamento con le realtà locali sconsiglia
  di consentire l'esercizio del dirittto di voto anche nelle
  elezioni amministrative; si prevede che il diritto di voto
  venga esercitato per corrispondenza, pur consentendo la
  possibilità, in determinate circostanze, di esercitare il voto
  anche presso gli uffici consolari; si stabilisce la
  costituzione di un ufficio del collegio unico per gli elettori
  all'estero articolato in più uffici centrali circoscrizionali;
  si prevede infine la competenza della Direzione centrale per i
  servizi elettorali del Ministero dell'interno alla formazione,
  revisione e conservazione degli elenchi degli elettori
  italiani residenti all'estero.
     Passando ad illustrare il contenuto dell'articolato si fa
  presente che l'articolo 1 prevede il riconoscimento del
  diritto di esercitare il voto ai cittadini italiani residenti
  all'estero per l'elezione dei propri rappresentanti alla
  Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica e per la
  partecipazione alle votazioni per i  referendum  previsti
  dagli articoli 75 e 138 della Costituzione secondo le modalità
  indicate dalla legge.
     L'articolo 2 fissa nel numero di venti i deputati eletti
  dai cittadini italiani residenti all'estero, prevedendo che i
  collegi che eleggono tali deputati siano costituiti secondo
  circoscrizioni stabilite nella tabella allegata alla legge.  Il
  numero dei deputati per circoscrizione è fissato con decreto
  del Presidente della Repubblica.  La quota dei deputati da
  eleggere da parte dei cittadini italiani residenti all'estero,
  così come quella dei senatori da eleggersi tra quei cittadini,
  è stata fissata avendo riguardo al rapporto già oggi esistente
  tra deputati e senatori, da un lato, ed abitanti, dall'altro.
  Più precisamente per l'Italia il rapporto è oggi di un
  deputato ogni 91 mila abitanti circa e nell'ipotesi di venti
  deputati eletti nella circoscrizione "estero" quel rapporto
  sarebbe di un deputato ogni 95 mila residenti all'estero
  circa.
     L'articolo 3 fissa nel numero di dieci i senatori eletti
  dai cittadini italiani residenti all'estero e stabilisce
  inoltre che, ai fini previsti dalla legge, la circoscrizione
  elettorale "estero" è equiparata ad una regione italiana.
     L'articolo 4 prevede la costituzione presso la corte
  d'appello di Roma dell'ufficio del collegio unico per gli
  elettori all'estero, articolato in più uffici centrali
  circoscrizionali per l'estero.
     L'articolo 5 dichiara applicabili, in quanto compatibili,
  per le candidature alla Camera dei deputati le disposizioni
  relative al procedimento elettorale preparatorio sul deposito
  del contrassegno e la presentazione delle candidature nonché
  sull'esonero dalla raccolta delle firme.  Per le candidature al
  Senato della Repubblica si applicano, in quanto compatibili,
  le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 29 del
  1948, che a sua volta stabilisce che si osservino le norme di
  cui agli articoli da 14 a 17 del decreto del Presidente della
  Repubblica n. 361 del 1957 valevole per la Camera dei
  deputati.  Vengono poi stabilite le firme necessarie per la
 
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  presentazione delle candidature sia per la Camera dei deputati
  che per il Senato della Repubblica, il numero dei candidati
  previsto in ciascuna lista ed il divieto di accettazione della
  candidatura in più di tre collegi.  Quanto al numero di firme
  richieste per la presentazione delle candidature, queste sono
  inferiori al numero di quelle richieste dalla legislazione
  vigente per la Camera dei deputati e per il Senato della
  Repubblica.  Si può discutere del numero di firme richieste, ma
  è certo che una riduzione trova giustificazione nella
  circostanza che essendo i cittadini italiani residenti
  all'estero spesso distribuiti su ampie aree geografiche, è
  certamente più ardua la raccolta delle firme.
     L'articolo 6 stabilisce l'obbligo per le rappresentanze
  diplomatiche e consolari italiane di dare avviso alle comunità
  italiane locali dell'avvenuta indizione delle elezioni e della
  possibilità di ritirare presso gli uffici stessi i documenti
  necessari per esercitare il diritto di voto.
     L'articolo 7 prevede la possibilità del ricorso
  all'ufficio centrale nazionale avverso le decisioni di
  eliminazione di liste, di gruppi o di candidati e le
  disposizioni necessarie per la formazione delle liste.
     L'articolo 8 stabilisce la competenza della Direzione
  centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno
  per la formazione, revisione e conservazione degli elenchi
  degli elettori italiani residenti all'estero.
     L'articolo 9 prevede che entro il diciottesimo giorno
  precedente la data delle elezioni la Direzione centrale per i
  servizi elettorali trasmetta al Ministero degli affari esteri
  un elenco degli elettori che votano per corrispondenza ed il
  materiale necessario per l'esercizio del diritto di voto.  Tre
  esemplari dell'elenco sono trasmessi, entro lo stesso giorno,
  agli Uffici centrali circoscrizionali per l'estero e la
  Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero
  dell'interno provvede, entro lo stesso giorno, a trasmettere
  al Ministero degli affari esteri, per ciascuno degli elettori
  compresi, nell'elenco di cui al comma 1, un plico chiuso
  contenente il materiale necessario per l'esercizio del diritto
  di voto.
     L'articolo 10 disciplina la trasmissione dei plichi di cui
  all'articolo 9 agli uffici consolari competenti che ne curano
  la consegna personale agli aventi diritto.
     L'articolo 11 disciplina le modalità con le quali viene
  esercitato per corrispondenza il diritto di voto.  L'elettore
  residente all'estero dopo avere espresso il voto piega la
  scheda e la inserisce, insieme al certificato elettorale,
  nell'apposita busta che entro l'ottavo giorno antecedente il
  primo giorno di votazione, deve essere spedita a mezzo posta o
  consegnata direttamente al Consolato competente.  L'Ufficio
  elettorale consolare inoltra i plichi pervenutigli agli uffici
  centrali circoscrizionali; i plichi, per essere sottoposti
  allo spoglio, devono pervenire non oltre le ore 20 del primo
  giorno di votazione.
     L'articolo 12 appare di notevole importanza nell'impianto
  complessivo della legge posto che riconosce all'elettore
  italiano residente all'estero dl diritto di votare presso gli
  uffici consolari, con modalità tali da assicurare, ovviamente,
  la assoluta segretezza del voto.
     Gli articoli 13 e 14 recano la disciplina delle operazioni
  preliminari allo scrutinio e dello scrutinio stesso.
     L'articolo 15 prevede l'applicabilità, in quanto
  compatibili, delle disposizioni ora illustrate nonché di
  quelle di cui alle leggi n. 352 del 1970 e n. 199 del 1978 al
  procedimento referendario.
     L'articolo 16 ammette al voto per corrispondenza anche gli
  elettori che nel giorno della votazione si trovino
  temporaneamente all'estero, purché facciano pervenire, non
  oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della
  votazione, apposita domanda al Ministero dell'interno e al
  sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono
  iscritti.
     L'articolo 17 disciplina la possibilità per il cittadino
  italiano residente all'estero, rientrato in Italia, di poter
  esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste è
  iscritto.
     L'articolo 18 affronta la questione della propaganda
  elettorale prevedendo che il Governo italiano assuma apposite
  intese con i governi dei singoli Stati esteri; sono altresì
 
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  stabiliti i limiti delle affissioni nei locali del
  consolato.
     Gli articoli 19, 20 e 21 prevedono, anche attraverso
  modifiche del testo unico approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica n. 361 del 1957, la conseguente integrazione
  delle disposizioni penali a salvaguardia dell'intero
  procedimento elettorale.
     L'articolo 22 prevede che il Governo emani, entro sei mesi
  dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento
  per disciplinare l'attuazione e l'integrazione della legge.
  Questo regolamento assume particolare rilievo nell'ambito
  della nuova disciplina che si intende introdurre.
     L'articolo 23, infine, affronta gli aspetti finanziari del
  provvedimento.
     Ci si augura che con la presente proposta di legge si
  possa arrivare alla soluzione di questo problema che
  rappresenta un impegno qualificante non solo per il
  Parlamento, ma anche per la credibilità internazionale
  dell'Italia.
     Onorevoli colleghi, il 30 giugno 1993 la Camera dei
  deputati votò a favore di due emendamenti Tremaglia per la
  introduzione, finalmente, di norme per l'elettorato attivo,
  che interessavano il voto per corrispondenza da parte dei
  nostri cittadini all'estero che erano stati registrati
  nell'AIRE e per l'elettorato passivo, dando la possibilità,
  per la prima volta, ai nostri connazionali di eleggere
  direttamente i loro rappresentanti nel Parlamento italiano.
     Voi sapete poi delle vicende parlamentari per le quali il
  Governo, sollecitato dalla sinistra, propose di risolvere i
  problemi con una legge costituzionale per le modifiche agli
  articoli 48, 56 e 57 ai fini della costituzione della
  "circoscrizione estera".
     Tali norme vennero approvate, in prima lettura, dalla
  Camera e dal Senato, ma, in seconda lettura, al Senato il 10
  novembre 1993 le predette disposizioni non raggiunsero il
  quorum  previsto.
     Il 10 novembre infatti, nel corso della seconda lettura
  della stessa legge al Senato, giunse improvviso il voltafaccia
  e il tradimento della sinistra e della Lega.  Dobbiamo
  ricominciare da capo.  Non si capisce più dove è la moralità
  politica, il rispetto della parola data.  Continuano così gli
  impegni, le manovre, gli intrighi e gli insabbiamenti.
     Nel 1995 ci ripetiamo.  Facciamo accordi con quasi tutte le
  forze politiche; ricordiamo il patto di Basilea concordato con
  il PDS e con le ACLI, sia per l'elettorato attivo che passivo,
  per il voto per corrispondenza e per la elezione di venti
  deputati e dieci senatori.  Vi è la proposta di legge Tremaglia
  n. 50 presentata subito all'inizio della legislatura, cioè
  nell'aprile 1994; si giunge alla presentazione di altre
  proposte di legge, identiche, da parte dell'onorevole
  Berlinguer per i Progressisti, dell'onorevole Andreatta per il
  PPI, dell'onorevole Moioli Viganò per il CDU e avendo
  l'accordo con le altre forze politiche.  Ma dopo nemmeno
  quindici giorni che vi è un testo unificato
  Tremaglia-Berlinguer-Andreatta-Moioli Viganò, la sinistra fa
  saltare l'accordo, come al solito, insieme alla Lega e, dal 2
  settembre, tutto giace in silenzio presso il Senato dopo che
  con il colpo di mano alla Camera del 1^ agosto 1995, sono
  stati cambiati, per la legge di revisione costituzionale, i
  numeri degli eletti alla Camera ed al Senato; si è passati da
  venti deputati a dieci, e si è proposto di passare da dieci
  senatori a sei.
     Questo sconvolgeva il principio della rappresentanza,
  perché eliminava la possibilità di eleggere parlamentari nelle
  comunità più popolose (per esempio la Gran Bretagna e il
  Belgio, che dovevano avere in un unico collegio due deputati,
  mentre con la nuova impostazione ne doveva essere eletto uno
  solo.  E così allo stesso modo il Venezuela e il Brasile, che
  erano un unico collegio, e passavano da due a un solo
  deputato).
     Si deve quindi rivedere la modifica per ripristinare il
  testo unificato, così come presentato alla Camera.  Ma tutto
  tace.  Il Consiglio generale degli italiani all'estero reagisce
  alla unanimità per ritornare agli accordi e al testo
  unificato.
     Rimane tutto fermo al Senato e ora nella XIII legislatura
  si riprenderà la battaglia.
 
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     Il nostro è un appello a tutte le forze politiche, alla
  loro responsabilità, ai partiti nazionali e democratici che
  intendono fare un salto di qualità anche nei rapporti con
  l'estero.  Il presidente del CNEL, De Rita, ha giustamente
  dichiarato che, per elevare la politica italiana, va ricordato
  che il rapporto con gli italiani all'estero è essenziale per
  il nostro processo di "internazionalizzazione".
     "Fanno internazionalizzazione reale del Paese più milioni
  di italiani all'estero con la loro presenza diffusa, che le
  migliaia di piccoli imprenditori che trattano i mercati
  internazionali" ... "Si tratta infatti di un vero e proprio
  fattore di potenza del nostro sviluppo a scala mondiale".
     Una politica di italianità, dice Bassetti, che si estende
  in tutti i continenti attraverso un rapporto di etnia.  Questa
  nostra battaglia costituisce dunque un forte impegno sul piano
  morale, politico, economico.  Vuol dire immettere nel circuito
  nazionale e internazionale milioni di cittadini di origine
  italiana.  Italiani misconosciuti, un mondo sommerso che deve
  operare a favore dell'Italia.
     Il primo firmatario della presente proposta di legge, che
  si sente italiano, vi ringrazia dal profondo del cuore,
  carissimi connazionali, per quello che avete fatto, e dà
  l'appuntamento per il giorno, certamente vicino,
  dell'approvazione della nostra legge, quando finalmente voi
  potrete essere partecipi della rinascita della nostra Patria.
  Recentemente a Brooklyn ha vissuto una giornata di emozione e
  di commozione per l'amore che gli avete dimostrato e per il
  vostro entusiasmo.  Ritornerà per stare con voi in tutti i
  paesi d'Europa, delle Americhe, dell'Africa e dell'Australia.
  Sarà il viaggio non più della speranza, ma della certezza.
     Stare con voi, lottare con voi, è un dono dello spirito, e
  soprattutto un bellissimo atto di amore che talvolta fa anche
  soffrire, ma ripaga anche per le amarezze, le delusioni che si
  incontrano qui in Italia.
     Nel vedervi, ci si ricarica di volontà, di forza e di
  giovinezza: per questo riusciremo a vincere insieme.
     Sta sempre scritto davanti a noi che "Nel mondo, là dove
  vi è anche un solo italiano, vi è un Tricolore della
  Patria".
     Cari colleghi, dobbiamo ora, con la nuova legislatura e ci
  si augura a larghissima maggioranza, approvare le leggi che
  gli italiani all'estero attendono da troppi anni e che sono
  indispensabili perché, anche in Italia, vi sia una "democrazia
  compiuta" e non più, come è capitato per il passato, una
  perversa discriminazione nei confronti degli italiani
  d'oltreconfine.
     E' un atto di giustizia, è un atto di riparazione,
  certamente di democrazia, riconoscendo alle nostre comunità e
  a questa "rete italiana nel mondo" la grande potenzialità di
  internazionalizzazione che avrà grande rilievo nei rapporti
  internazionali e anche nella nostra politica estera.
 
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