| 1. I cittadini italiani residenti all'estero in possesso
dei requisiti prescritti per essere elettori eleggono i propri
rappresentanti alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica e partecipano alle votazioni per i referendum
previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione,
secondo le modalità fissate dalla presente legge.
2. Per esercitare il diritto di voto i cittadini di cui al
comma 1 devono essere iscritti nelle liste elettorali, a norma
delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e nella
legge 7 febbraio 1979, n. 40, e in osservanza ed applicazione
della legge 27 ottobre 1988, n. 470.
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