| 1. Dieci senatori sono eletti dai cittadini italiani
residenti all'estero. Ai fini previsti dalla presente legge la
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circoscrizione elettorale "estero" è equiparata ad una regione
italiana.
2. La suddivisione in collegi uninominali della
circoscrizione elettorale "estero" è stabilita
proporzionalmente, in base al numero dei cittadini stabilmente
residenti all'estero, quale risulta dall'anagrafe centrale
istituita presso il Ministero dell'interno, con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri,
sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero.
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