| 1. Entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto del
Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere è
costituito, presso la corte d'appello di Roma, l'ufficio del
collegio unico per gli elettori all'estero composto da tre
magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti
dal presidente della corte d'appello.
2. L'ufficio del collegio unico per gli elettori
all'estero si articola in più uffici centrali circoscrizionali
per l'estero che possono essere istituiti, secondo le
disposizioni del regolamento di cui all'articolo 22, presso le
corti d'appello e composti secondo quanto previsto
dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. Presso ogni ufficio centrale circoscrizionale per
l'estero sono costituiti un seggio elettorale per ogni duemila
elettori residenti nelle singole circoscrizioni estere.
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