| 1. Per le candidature alla Camera dei deputati si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1976,
n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
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1976, n. 240, e al comma 2 dell'articolo 12 della legge 21
marzo 1990, n. 53.
2. Per le candidature al Senato della Repubblica si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 8 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.
3. Il deposito delle candidature di cui ai commi 1 e 2 può
essere effettuato anche tramite gli uffici consolari e le
ambasciate territorialmente competenti, che provvedono a
trasmetterli immediatamente al Ministero dell'interno.
4. Le candidature sia per la Camera dei deputati che per
il Senato della Repubblica devono essere sottoscritte:
a) da almeno 100 e non più di 150 elettori
residenti in Paesi compresi nei collegi con meno di 50.000
cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti
all'estero;
b) da almeno 175 e non più di 250 elettori
residenti in Paesi compresi nei collegi con meno di 100.000
cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti
all'estero;
c) da almeno 350 e non più di 500 elettori
residenti in Paesi compresi nei collegi con più di 100.000
cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani all'estero.
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione
firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i
cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma
deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o
consolare.
6. Per la Camera dei deputati ciascuna lista deve
comprendere un numero di candidati non minore del numero dei
candidati da eleggere nel collegio e non maggiore del doppio
del numero stesso.
7. Per il Senato la presentazione delle candidature per i
singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati
aderiscono con l'accettazione della candidatura.
8. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di
candidature, anche se relative alla stessa persona, non
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inferiore a tre e non superiore al numero dei senatori
assegnati alla circoscrizione "estero".
9. Nessun candidato può accettare la candidatura per più
di tre collegi. Per ogni candidato deve essere indicato il
collegio per il quale viene presentato.
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