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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1692
DDL0104-0007
Progetto di legge Camera n. 104 - testo presentato - (DDL13-104)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C104. TESTIPDL
...C104.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC104 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Per le candidature alla Camera dei deputati si
  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
  articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
  1957, n. 361, all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1976,
  n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
 
                              Pag. 11
 
  1976, n. 240, e al comma 2 dell'articolo 12 della legge 21
  marzo 1990, n. 53.
     2.  Per le candidature al Senato della Repubblica si
  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
  all'articolo 8 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.
     3.  Il deposito delle candidature di cui ai commi 1 e 2 può
  essere effettuato anche tramite gli uffici consolari e le
  ambasciate territorialmente competenti, che provvedono a
  trasmetterli immediatamente al Ministero dell'interno.
     4.  Le candidature sia per la Camera dei deputati che per
  il Senato della Repubblica devono essere sottoscritte:
         a)  da almeno 100 e non più di 150 elettori
  residenti in Paesi compresi nei collegi con meno di 50.000
  cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti
  all'estero;
         b)  da almeno 175 e non più di 250 elettori
  residenti in Paesi compresi nei collegi con meno di 100.000
  cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti
  all'estero;
         c)  da almeno 350 e non più di 500 elettori
  residenti in Paesi compresi nei collegi con più di 100.000
  cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani all'estero.
     5.  La candidatura deve essere accettata con dichiarazione
  firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio.  Per i
  cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma
  deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o
  consolare.
     6.  Per la Camera dei deputati ciascuna lista deve
  comprendere un numero di candidati non minore del numero dei
  candidati da eleggere nel collegio e non maggiore del doppio
  del numero stesso.
     7.  Per il Senato la presentazione delle candidature per i
  singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati
  aderiscono con l'accettazione della candidatura.
     8.  Ciascun gruppo deve comprendere un numero di
  candidature, anche se relative alla stessa persona, non
 
                              Pag. 12
 
  inferiore a tre e non superiore al numero dei senatori
  assegnati alla circoscrizione "estero".
     9.  Nessun candidato può accettare la candidatura per più
  di tre collegi.  Per ogni candidato deve essere indicato il
  collegio per il quale viene presentato.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-104 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0104 TOTPAG=0020 TOTDOC=0026 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=029 PAGFIN=0012 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=010400 00 FASCIDC=13DDL0104 SORTNAV=0010400 000 00000 ZZDDLC104 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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