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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1694
DDL0104-0009
Progetto di legge Camera n. 104 - testo presentato - (DDL13-104)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C104. TESTIPDL
...C104.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC104 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Contro le decisioni di eliminazione di liste, di gruppi
  o di candidati, adottate dagli uffici centrali
  circoscrizionali per l'estero o dall'ufficio del collegio
  unico per gli elettori all'estero, ai sensi dell'articolo 23
  del testo unico approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, i delegati di lista possono,
  entro quarantotto ore dalla comunicazione, ricorrere
  all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del
  suddetto testo unico.
     2.  Non appena accertata la validità delle liste o dei
  gruppi di candidati gli uffici centrali circoscrizionali per
  l'estero e l'ufficio del collegio unico per gli elettori
  all'estero compiono, rispettivamente, le operazioni previste
  dall'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
  dall'articolo 13 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e
  trasmettono immediatamente al Ministero dell'interno le liste
  definitive ed i gruppi di candidati al Senato ammessi, con i
  relativi contrassegni per gli adempimenti di cui all'articolo
  9 della presente legge.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-104 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0104 TOTPAG=0020 TOTDOC=0026 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=015 PAGFIN=0012 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=010400 00 FASCIDC=13DDL0104 SORTNAV=0010400 000 00000 ZZDDLC104 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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