| 1. Contro le decisioni di eliminazione di liste, di gruppi
o di candidati, adottate dagli uffici centrali
circoscrizionali per l'estero o dall'ufficio del collegio
unico per gli elettori all'estero, ai sensi dell'articolo 23
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, i delegati di lista possono,
entro quarantotto ore dalla comunicazione, ricorrere
all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del
suddetto testo unico.
2. Non appena accertata la validità delle liste o dei
gruppi di candidati gli uffici centrali circoscrizionali per
l'estero e l'ufficio del collegio unico per gli elettori
all'estero compiono, rispettivamente, le operazioni previste
dall'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
dall'articolo 13 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e
trasmettono immediatamente al Ministero dell'interno le liste
definitive ed i gruppi di candidati al Senato ammessi, con i
relativi contrassegni per gli adempimenti di cui all'articolo
9 della presente legge.
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