| 1. La Direzione centrale per i servizi elettorali del
Ministero dell'interno, ricevuta la comunicazione di cui al
comma 2 dell'articolo 7, entro il diciottesimo giorno
precedente la data delle elezioni trasmette al Ministero degli
affari esteri un elenco degli elettori che votano per
corrispondenza, diviso per circoscrizione.
2. Tre esemplari dell'elenco sono trasmessi, entro lo
stesso giorno, agli uffici centrali circoscrizionali per
l'estero.
3. La Direzione centrale per i servizi elettorali del
Ministero dell'interno provvede altresì, entro lo stesso
giorno, a trasmettere al Ministero degli affari esteri, per
ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al comma
1, un plico chiuso contenente il materiale necessario per
l'esercizio del diritto di voto, indicato dal regolamento di
cui all'articolo 22.
| |