| 1. Il Ministero degli affari esteri, ricevuti i plichi di
cui all'articolo 9, li trasmette immediatamente, unitamente
all'elenco degli elettori residenti nei rispettivi Paesi, agli
uffici consolari competenti che curano la consegna personale
dei plichi agli aventi diritto.
2. Il diciassettesimo giorno precedente la data delle
elezioni il console costituisce l'ufficio elettorale
consolare, da lui presieduto e composto da non meno di cinque
e da non più di dieci elettori italiani residenti nel Paese,
da lui nominati, per lo svolgimento delle operazioni di cui
Pag. 14
all'articolo 11, sulla base di una lista proposta dal Comitato
dell'emigrazione italiana.
| |