| 1. L'elettore residente all'estero, ricevuto il plico di
cui all'articolo 9, dopo avere espresso il voto piega la
scheda e la inserisce, insieme al certificato elettorale,
nell'apposita busta che, entro l'ottavo giorno antecedente il
primo giorno di votazione, deve essere spedita al mezzo posta
o consegnata direttamente al consolato in indirizzo, che ne
rilascia ricevuta.
2. L'ufficio elettorale consolare di cui all'articolo 10
inoltra i plichi pervenutigli agli uffici centrali
circoscrizionali per l'estero indicati sul retro dei plichi
stessi.
3. I plichi, per essere sottoposti allo spoglio, devono
pervenire non oltre le ore 20 del primo giorno di
votazione.
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