| 1. Gli elettori italiani residenti all'estero che non
siano compresi nell'elenco di cui all'articolo 10 ovvero che,
pur essendo compresi in tale elenco, non abbiano ricevuto il
plico di cui all'articolo 9, possono, dal diciassettesimo al
quarto giorno precedente la data delle elezioni, richiedere al
consolato di essere ammessi al voto.
2. L'ufficio consolare, dopo avere verificato presso il
comune nella cui anagrafe l'elettore afferma di essere
iscritto che il richiedente ha titolo per essere ammesso al
voto, gli consegna il plico di cui all'articolo 9, previamente
compilato ad opera dell'ufficio consolare stesso.
3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esprimere il
proprio voto presso gli stessi uffici consolari, in modo che
sia assicurata l'assoluta segretezza del voto. Analoga facoltà
è assicurata anche agli elettori cui il plico con i documenti
elettorali sia stato consegnato ai sensi dell'articolo 10,
comma 1.
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