| 1. All'articolo 120 del testo unico sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Chiunque fa uso personale di sostanze
stupefacenti o psicotrope può chiedere a ciascuno dei servizi
pubblici per le tossicodipendenze operanti sul territorio
nazionale, ovvero al proprio medico di fiducia, di essere
sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un
programma terapeutico e socio-riabilitativo";
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4- bis. Con proprio decreto il Ministro della sanità
detta norme per la rilevazione statistica dei casi di
tossicodipendenza in cura presso singoli medici o strutture
socio-sanitarie diverse dai servizi per le tossicodipendenze
(SERT), al fine di conoscere il numero dei casi seguiti, i
programmi terapeutici e socio-riabilitativi adottati, le
modalità di somministrazione di sostanze sostitutive, l'esito
dei progetti e delle terapie. I dati possono essere raccolti
in forma anonima su richiesta dell'interessato, utilizzando le
schede sanitarie di cui al comma 8, e devono essere inviati
alla unità sanitaria locale e alla regione territorialmente
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competente per l'attività del medico o della struttura
sanitaria.";
c) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
"9- bis. E' fatta sempre salva la possibilità da
parte della persona tossicodipendente di interrompere il
programma individuale di cura e riabilitazione, anche se
condotto presso un ente ausiliario di cui all'articolo 115, e
di cambiare medico curante, servizio per le tossicodipendenze
o ente ausiliario di riferimento, senza limitazione di
competenza territoriale".
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