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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


170
DDL0005-0002
Progetto di legge Camera n. 5 - testo presentato - (DDL13-5)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5. TESTIPDL
...C5.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli  Deputati! - Il principio di
  uguaglianza costituisce il cardine della moderna civiltà
  giuridica e il frutto di una lunga evoluzione storica.  Non
  discriminazione tra gli esseri umani sia come singoli, sia in
  quanto gruppi sociali (minoranze etniche) è divenuto -
  giustamente - imperativo etico-civile fondamentale.  Non sempre
  è stato così.  In altri tempi, ad esempio, agli schiavi, ai
  negri e persino alle donne non veniva riconosciuta la
  personalità giuridica.
     Oggi il principio di non discriminazione deve essere
  riconosciuto nell'ambito delle diverse età e condizioni di una
  medesima esistenza umana, particolarmente con riferimento alle
  fasi apparentemente marginali: quella della vita nascente,
  morente e sofferente.  Si tratta di riconoscere, anche
  nell'ambito giuridico, che embrione, feto, neonato, bambino,
  ragazzo, adolescente, giovane, adulto, anziano, vecchio sono
  diversi nomi con cui si indica una identica realtà, un
  identico soggetto, lo stesso essere personale, lo stesso uomo.
  Soprattutto la vita umana prenatale è sottoposta a rischi di
  varia natura.  Urge una completa disciplina dell'intervento
  manipolatore dell'uomo nell'ambito della genetica.  Per questo
  è preliminare la definizione dello "statuto giuridico
  dell'embrione umano", come richiesto anche dal Parlamento
  europeo nelle due risoluzioni del 16 marzo 1989 sui problemi
  etici e giuridici della ingegneria genetica e della
  procreazione artificiale umana.  Anche nel campo dell'aborto,
  dove nella riflessione giuridica si accavallano e si combinano
  in vario modo concetti diversi ("stato di necessità",
  "conflitto di diritti e di interessi", "tutela della vita",
  "autodeterminazione della donna", "servizio sociale") è
  indispensabile individuare con chiarezza il significato
  giuridico dell'essere umano nella fase più
 
                               Pag. 2
 
  giovane della sua
  esistenza.  Lo esige la stessa legge 22 maggio 1978, n. 194, la
  cui affermazione iniziale ("la Repubblica tutela la vita umana
  fin dal suo inizio") deve meglio essere precisata.
     Il trasferimento del principio di eguaglianza (o di non
  discriminazione) nell'ambito giuridico implica il
  riconoscimento della soggettività giuridica ad ogni essere
  umano in quanto tale, indipendentemente da qualsiasi
  condizione o circostanza.  La soggettività (detta anche
  personalità o capacità) giuridica implica l'attitudine ad
  essere titolari di diritti o doveri.  Non è necessaria la
  titolarità attuale, è sufficiente la possibilità anche in
  futuro.  Ogni uomo, ad esempio, può avere il diritto di
  proprietà, anche se in atto non possiede nulla.  In ogni caso è
  sufficiente anche l'attribuzione di un solo diritto per
  riconoscere la personalità giuridica.  Essa, infatti, è
  definita anche come "centro di riferimento di diritti o
  doveri".
     L'articolo 1 del codice civile dice, attualmente, che "la
  capacità giuridica si acquista dal momento della nascita", ma
  subito aggiunge: "i diritti che la legge riconosce al
  concepito sono subordinati all'evento della nascita".  Una tale
  formulazione, di origine romanistica, ha suscitato una
  quantità enorme di discussioni.  Come si può escludere la
  "capacità" del concepito, se gli si riconoscono dei diritti?
  In ogni caso la norma è stata scritta quando ancora non
  esistevano le moderne discussioni sullo "statuto giuridico
  dell'embrione umano" e tanto meno le problematiche sulla
  manipolazione genetica, sulla procreazione artificiale e
  sull'aborto, così come oggi vengono poste.  Inoltre il citato
  articolo 1 è stato pensato soltanto con riferimento al diritto
  privato e cioè prevalentemente agli aspetti patrimoniali.  Ma
  la personalità giuridica è unica e si estende ad ogni ambito
  del diritto, sia privato che pubblico.  Se si riconosce - come
  ha fatto la sentenza n. 25 del 1975 della Corte costituzionale
  - che anche il concepito è titolare del diritto alla vita,
  garantito a livello costituzionale dall'articolo 2 della
  Costituzione ("La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
  dell'uomo"), come si fa ad escluderne - già secondo il diritto
  positivo vigente - la soggettività giuridica?  Del resto nello
  stesso codice civile, quale modificato dalla riforma del
  diritto di famiglia del 1975, a parte le disposizioni
  patrimoniali in tema di successione e donazione a favore del
  concepito, esiste una norma - l'articolo 254 - che riconosce
  indirettamente il carattere personale del concepito in quanto
  consente il riconoscimento del figlio naturale, in un
  qualsiasi momento successivo al concepimento.
     Queste riflessioni inducono a proporre una modifica (tanto
  piccola formalmente quanto intensa dal punto di vista
  contenutistico) dell'articolo 1, primo comma, del codice
  civile.  Si tratta di stabilire che ogni uomo ha la capacità
  giuridica in quanto uomo, cioè che la soggettività giuridica
  ha origine dal concepimento e non dalla nascita.  Si ritiene
  peraltro di non dover intervenire nella complessa disciplina
  dei diritti patrimoniali legati alle successioni e alle
  donazioni, per i quali l'eliminazione della condizione della
  nascita comporterebbe mutamenti complessi nel regime
  successorio, che meglio dovrebbero essere valutati.  Va perciò
  introdotto al secondo comma del medesimo articolo 1
  l'aggettivo "patrimoniale".  Senza di esso, infatti,
  resterebbero irrisolte le attuali discussioni sulla
  soggettività giuridica generale del concepito.  Con la
  modifica, invece, nessun dubbio resta sulla completa
  attribuzione al concepito dei diritti personali (alla vita, ma
  anche alla famiglia ed alla identità genetica) mentre per
  quelli patrimoniali può restare la condizione della
  nascita.
     A nessuno può sfuggire l'altissimo significato della
  proposta, che intende portare a compimento - almeno dal punto
  di vista della cultura giuridica - il moto vasto e complesso
  di tutta la storia alle nostre spalle verso l'eguaglianza di
  tutti gli esseri umani.
 
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