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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1700
DDL0104-0015
Progetto di legge Camera n. 104 - testo presentato - (DDL13-104)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C104. TESTIPDL
...C104.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC104 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Alle ore 7 del secondo giorno di votazione i presidenti
  degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma
 
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  dell'articolo 4, comma 3, costituiti i rispettivi uffici,
  ricevono da parte del comune capoluogo del collegio il plico
  sigillato contenente il bollo della sezione e le urne
  destinate a contenere le schede votate.  Alla stessa ora
  ricevono da parte del sindaco del comune medesimo i verbali di
  nomina degli scrutatori.
     2.  A ciascun presidente dei seggi di cui al comma 1, il
  presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale per l'estero
  provvede a fare consegnare:
         a)  la lista degli elettori residenti all'estero
  ammessi a votare per corrispondenza ed assegnati alla
  sezione;
         b)  un plico sigillato contenente le buste
  pervenute dai predetti elettori con l'indicazione,
  sull'involucro esterno, del numero delle buste contenute.
     3.  Il presidente apre il plico di cui alla lettera  b)
  del comma 2 e, dopo avere controllato il numero delle buste
  in esso contenute, apre ciascuna busta, ne estrae il
  certificato elettorale e ciascuna scheda votata e, apposti
  sulla stessa il bollo della sezione nonché la firma di uno
  degli scrutatori, la introduce, senza aprirla, nella
  corrispondente urna.
     4.  Qualora una scheda non fosse regolarmente piegata, il
  presidente, prima di procedere a qualsiasi altra operazione,
  provvede a piegarla personalmente.  Di volta in volta che le
  schede vengono introdotte nell'urna, uno dei membri
  dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la
  firma accanto al nome dello stesso nella apposita colonna
  della lista di cui alla lettera  a)  del comma 2.
     5.  Nel caso in cui nel plico manchi il certificato
  elettorale o questo non sia intestato all'elettore che risulta
  avere spedito il plico, le schede in esso contenute vengono
  considerate come non pervenute e, senza essere aperte, sono
  inserite nella busta originale di spedizione insieme al
  certificato ed allegate al verbale.  Le schede, il certificato
 
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  e la busta debbono essere vidimati dal presidente e da almeno
  due componenti del seggio.
     6.  Nel caso in cui nel plico si rinvenga una scheda per la
  elezione del Senato della Repubblica votata da un elettore che
  non ha diritto di esprimere il voto per tale elezione, la
  scheda viene dichiarata nulla e, dopo essere stata vidimata
  dal presidente e da due componenti del seggio, viene inclusa
  nel plico di cui alla lettera  c)  del primo comma
  dell'articolo 72 del testo unico approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
     7.  Nel caso in cui il plico, inviato da un elettore avente
  diritto a partecipare alle votazioni, non contenga alcuna
  scheda o ne contenga una sola, delle schede mancanti viene
  presa nota nella colonna della lista elettorale, accanto al
  nominativo dell'elettore stesso, che viene considerato non
  votante per l'elezione della quale manca la scheda.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-104 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0104 TOTPAG=0020 TOTDOC=0026 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=037 PAGFIN=0016 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=010400 00 FASCIDC=13DDL0104 SORTNAV=0010400 000 00000 ZZDDLC104 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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