| 1. Alle ore 7 del secondo giorno di votazione i presidenti
degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma
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dell'articolo 4, comma 3, costituiti i rispettivi uffici,
ricevono da parte del comune capoluogo del collegio il plico
sigillato contenente il bollo della sezione e le urne
destinate a contenere le schede votate. Alla stessa ora
ricevono da parte del sindaco del comune medesimo i verbali di
nomina degli scrutatori.
2. A ciascun presidente dei seggi di cui al comma 1, il
presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale per l'estero
provvede a fare consegnare:
a) la lista degli elettori residenti all'estero
ammessi a votare per corrispondenza ed assegnati alla
sezione;
b) un plico sigillato contenente le buste
pervenute dai predetti elettori con l'indicazione,
sull'involucro esterno, del numero delle buste contenute.
3. Il presidente apre il plico di cui alla lettera b)
del comma 2 e, dopo avere controllato il numero delle buste
in esso contenute, apre ciascuna busta, ne estrae il
certificato elettorale e ciascuna scheda votata e, apposti
sulla stessa il bollo della sezione nonché la firma di uno
degli scrutatori, la introduce, senza aprirla, nella
corrispondente urna.
4. Qualora una scheda non fosse regolarmente piegata, il
presidente, prima di procedere a qualsiasi altra operazione,
provvede a piegarla personalmente. Di volta in volta che le
schede vengono introdotte nell'urna, uno dei membri
dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la
firma accanto al nome dello stesso nella apposita colonna
della lista di cui alla lettera a) del comma 2.
5. Nel caso in cui nel plico manchi il certificato
elettorale o questo non sia intestato all'elettore che risulta
avere spedito il plico, le schede in esso contenute vengono
considerate come non pervenute e, senza essere aperte, sono
inserite nella busta originale di spedizione insieme al
certificato ed allegate al verbale. Le schede, il certificato
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e la busta debbono essere vidimati dal presidente e da almeno
due componenti del seggio.
6. Nel caso in cui nel plico si rinvenga una scheda per la
elezione del Senato della Repubblica votata da un elettore che
non ha diritto di esprimere il voto per tale elezione, la
scheda viene dichiarata nulla e, dopo essere stata vidimata
dal presidente e da due componenti del seggio, viene inclusa
nel plico di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 72 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
7. Nel caso in cui il plico, inviato da un elettore avente
diritto a partecipare alle votazioni, non contenga alcuna
scheda o ne contenga una sola, delle schede mancanti viene
presa nota nella colonna della lista elettorale, accanto al
nominativo dell'elettore stesso, che viene considerato non
votante per l'elezione della quale manca la scheda.
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