| 1. Per le operazioni di competenza degli uffici centrali
circoscrizionali per l'estero si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 76, 77, 78,
79, 80 e 81 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e quelle di
cui agli articoli 17 e 18 della legge 6 febbraio 1948, n.
29.
2. Il complesso delle circoscrizioni estere e dei collegi
uninominali di cui alla tabella A allegata alla presente legge
formano il collegio unico per gli elettori all'estero ai fini
del riparto dei seggi non attribuiti nelle suddette
circoscrizioni e collegi.
3. Per le operazioni di competenza dell'ufficio del
collegio unico per gli elettori all'estero si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 83,
84 e 85 del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e quelle di cui
agli articoli 20 e 21 della citata legge n. 29 del
1948.
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