| 1. Gli elettori che nel giorno della votazione si trovino
temporaneamente all'estero possono partecipare alla votazione
per corrispondenza sia per le elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica che per le
consultazioni referendarie, purché facciano pervenire, non
oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della
votazione, apposita domanda al Ministero dell'interno e al
sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti.
2. Ricevuta la domanda di cui al comma 1, il Ministero
dell'interno provvede, entro il diciottesimo giorno
antecedente la data della votazione, ad inviare agli elettori
di cui al comma 1 un plico chiuso contenente il materiale
necessario per l'esercizio del diritto di voto.
3. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui
al comma 2, il Ministero dell'interno provvede a darne
tempestiva comunicazione all'interessato, il quale può
partecipare al voto solo presentandosi personalmente al seggio
nelle cui liste elettorali è iscritto.
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