| 1. I cittadini italiani residenti all'estero che rientrino
in Italia possono esprimere il voto presso la sezione nelle
cui liste sono iscritti.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro il giorno antecedente
quello della votazione, essi devono comunicare al sindaco del
comune nelle cui liste elettorali sono iscritti che intendono
votare nel comune stesso.
3. Agli elettori di cui al comma 1 viene rilasciato
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apposito duplicato del certificato elettorale, nel quale viene
dato atto della comunicazione di cui al comma 2.
4. Ove pervengano all'ufficio centrale circoscrizionale
per l'estero plichi contenenti voti per corrispondenza di
elettori ammessi a votare ai sensi dei commi 1, 2 e 3, i
plichi debbono essere vidimati dal presidente e dai componenti
l'ufficio stesso ed accantonati, per essere distrutti mediante
incenerimento.
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