| 1. Al testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il terzo comma dell'articolo 103 è sostituito
dal seguente:
"Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il
voto in una sezione elettorale ovvero chi dà il voto in più
sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi
nonché chi, avendo votato per corrispondenza, si presenta per
dare il voto nella sezione elettorale in cui è iscritto, è
punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa
da lire 1.500.000 a lire 2.500.000";
b) l'ottavo comma dell'articolo 104 è sostituito
dal seguente:
"Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del
diritto elettorale, fa incetta di schede di votazione o di
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certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a
quattro anni e con la multa sino a lire 4.000.000".
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