| 1. Chiunque prenda cognizione del contenuto di uno dei
plichi chiusi di cui all'articolo 9 a lui non diretti ovvero
li sottragga o distragga al fine di prenderne o di farne da
altri prendere cognizione, ovvero in tutto o in parte li
distrugga o sopprima, li dirotti dalla loro destinazione,
ovvero indebitamente li trattenga e ne ritardi l'inoltro, è
punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa
sino a lire 4.000.000.
| |