| 1. Il cittadino o lo straniero che commetta in territorio
estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è punito secondo la legge
italiana. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, secondo
comma, del codice penale, non si applicano al cittadino per la
parte relativa alla richiesta del Ministro di grazia e
giustizia.
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