| 1. All'articolo 57 della Costituzione, al secondo comma
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Dieci di essi
sono eletti dai cittadini residenti all'estero secondo le
modalità stabilite dalla legge. A tali fini è istituita la
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circoscrizione per l'estero, che è equiparata ad una regione
italiana".
2. Il quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"La ripartizione dei seggi tra le Regioni di cui
all'articolo 131, previa applicazione delle disposizioni del
secondo e terzo comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti".
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