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Onorevoli Colleghi! - Il testo unificato, approvato
dalla I Commissione Affari Costituzionali, delle proposte di
legge costituzionale A.C. n. 105 e n. 982 (Tremaglia ed altri,
Teresio Delfino), rappresenta la premessa di ordine
costituzionale della legislazione ordinaria, cui si dovrà por
mano immediatamente, intesa a rendere effettivo l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero.
Il diritto di voto degli italiani residenti all'estero è
stato già riconosciuto da un'ampia serie di provvedimenti
legislativi approvati dal parlamento negli scorsi anni. La
legge 5 febbraio 1992, n. 91 ha esteso notevolmente l'ambito
della cittadinanza italiana estendendo con ciò implicitamente
l'elettorato, che nel nostro ordinamento costituzionale è
senz'altro espressione della cittadinanza (articolo 48 della
Costituzione: "sono elettori tutti i cittadini, uomini e
donne, che hanno raggiunto la maggiore età"). Ma
precedentemente la legge 7 febbraio 1979, n. 40 aveva disposto
l'iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali dell'ultimo
comune di residenza dei cittadini italiani già cancellati dal
registro della popolazione residente per emigrazione
definitiva all'estero. E la legge 27 ottobre 1988, n. 470 (e
relativo regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323) ha costituito
l'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE),
articolata in anagrafi presso i comuni e presso il Ministero
dell'interno.
D'altra parte, sono stati costituiti organismi di
carattere almeno parzialmente elettivo, deputati alla
rappresentanza degli interessi delle comunità italiane
all'estero e dotati di funzioni consultive nelle questioni di
governo concernenti gli interessi medesimi. La legge 8 maggio
1985, n. 205, ha istituito i comitati dell'emigrazione
italiana (COEMIT) successivamente denominati comitati degli
italiani all'estero (COMITES); la legge 6 novembre 1989, n.
323, ha istituito il Consiglio generale degli italiani
all'estero (CGIE).
Si tratta di un complesso di provvedimenti, di diversa
portata istituzionale ovviamente, il cui risultato complessivo
è stato tuttavia quello di riconoscere pienamente gli italiani
all'estero come componente essenziale della comunità
nazionale, e in conseguenza inserirli a pieno titolo
nell'esercizio dei diritti politici e a raccordarne gli
interessi a quelli della politica nazionale.
A queste leggi non è tuttavia seguita l'adozione di misure
idonee a rendere effettivo l'esercizio del principale tra i
diritti politici da parte dei nostri connazionali all'estero,
e cioè del diritto di voto nelle elezioni politiche. Infatti,
i nostri connazionali all'estero sono sinora costretti a
votare nei comuni di iscrizione, siti nel territorio
nazionale, ciò che comporta lunghi e costosi viaggi e dà luogo
perciò alla pratica vanificazione del diritto pur solennemente
affermato. Ciò in violazione, a tacer d'altro, del
fondamentale principio di cui all'articolo 3 comma 2 della
Costituzione, che attribuisce alla Repubblica il compito di
rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e
l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno esercizio
dei diritti fondamentali, nonché dello stesso articolo 48
della Costituzione che, come appena ricordato, assicura
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l'elettorato a tutti i cittadini italiani in condizioni di
eguaglianza. Mentre un numero rilevante di cittadini italiani
sono in realtà discriminati nell'esercizio del fondamentale
diritto del voto politico, ed effettivamente non lo esercitano
se non in misura del tutto marginale.
I dati ufficiali rilevano un numero di iscritti all'AIRE
che ammonta al 31 dicembre 1996 a 2.432.209 cittadini
residenti all'estero. Al 31 dicembre 1993 ammontava a
2.188.729 cittadini residenti all'estero, con un incremento
perciò contenuto negli ultimi anni. Tale numero è tuttavia
destinato a crescere, sol che si pensi che i cittadini
residenti all'estero, quali risultano dalle iscrizioni alle
anagrafi consolari, ammontano alla stessa data a 3.400.000,
con uno scarto di circa 1.000.000 di iscritti dovuto ad una
serie di fattori di ordine pratico destinati ad essere
rimossi. D'altro canto, la normativa sopra ricordata sulla
cittadinanza è molto "aperta", e fa prevedere perciò, in
considerazione del numero altissimo dei nostri emigrati nelle
diverse generazioni, un consistente numero di future
iscrizioni all'anagrafe, via via che l'interesse a un
reinserimento nella comunità politica nazionale (il richiamo
ideale della patria comune) andrà a crescere nelle attuali
generazioni. Si può notare ad esempio, che sino ad oggi la
legge sulla cittadinanza del 1992, pur così ricca di aperture
verso i figli e i nipoti dei nostri emigrati, non ha dato
luogo a significative estensioni della cittadinanza: solo
5.954 nuovi cittadini nel 1993, 5.840 nel 1994, 7.330 nel
1995, 6.952 nel 1996. Si può affermare, invero, che il dato
sopra riportato di 2.432.209 iscritti all'AIRE non è pressoché
affatto influenzato dalla nuova legge sulla cittadinanza. Del
resto, il dato delle iscrizioni all'AIRE dal 1993 ad oggi
resta a sua volta estremamente contenuto. Soltanto 104.283
nuovi iscritti nel 1993, 112.573 nel 1994, 77.848 nel 1995,
53.059 nel 1996. Gli attuali iscritti all'AIRE sono quasi
interamente residenti all'estero iscritti all'anagrafe
precedentemente alla nuova legge sulla cittadinanza, già
cittadini italiani secondo l'ordinamento precedente.
Il testo che si presenta trova i suoi antecedenti in una
serie di iniziative legislative, alcune delle quali sono
giunte nelle passate legislature molto avanti nel lavoro
parlamentare di approvazione. Tra esse si segnalano (a
prescindere dalle iniziative precedenti) il disegno di legge
costituzionale presentato dal Governo al Senato il 15 luglio
1993 (AS. 1395), approvato in prima lettura dalla Camera e dal
Senato; le proposte di legge costituzionale Tremaglia ed
altri, Berlinguer ed altri, Andreatta ed altri, Moioli Viganò
ed altri, nella XII legislatura, il cui testo unificato,
approvato dalla Commissione (AC. nn. 469, 2840, 2880, 2888-A),
fu discusso in Assemblea alla Camera nel luglio 1995 e
approvato in prima lettura: ma non approvato dal Senato.
Le proposte di legge costituzionale menzionate avevano ad
oggetto gli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione, a
differenza del testo che si presenta, che ha ad oggetto il
solo articolo 48. Esse sono del medesimo tenore delle proposte
di legge prese a base del presente testo unificato.
La scelta politica di fondo del testo che si presenta,
come delle altre proposte di legge costituzionale che l'hanno
preceduto, sta in ciò, che il diritto di voto dei cittadini
residenti all'estero, attivo e passivo, si esercita in una
apposita circoscrizione elettorale per essi costituita alla
quale vengono attribuiti alcuni collegi elettorali fissati
dalla legge (la circoscrizione Estero). I cittadini italiani
residenti all'estero, perciò, non votano (come viceversa,
almeno in teoria avviene oggi) nell'ambito delle
circoscrizioni elettorali nazionali nelle quali sono compresi
i comuni cui essi sono iscritti anagraficamente, ma
nell'ambito della circoscrizione Estero, cui essi verranno
iscritti a questi fini.
Tale scelta che trova riscontro solo in alcuni dei sistemi
vigenti negli altri Paesi, come subito si mostra, ha alcune
motivazioni ben precise. Anzitutto, la stessa rilevantissima
entità numerica dell'emigrazione italiana, che non ha pari in
alcun Paese - immaginiamo che c'è un'altra Italia all'estero
grande quasi quanto l'Italia rimasta dentro i confini! - che
richiede misure legislative del tutto proprie al momento in
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cui si vuole affrontare seriamente la questione del
reinserimento sia pur parziale di questi nostri connazionali
nella comunità politica nazionale e nell'esercizio pieno dei
diritti che ciò comporta. Tale aspetto dimensionale incide
fortemente sulle nostre scelte, e ciò sia in termini negativi
per così dire, che positivi: inducendo cioè il legislatore a
scartare l'ipotesi di una normazione intesa ad assicurare le
condizioni per il pieno esercizio del diritto di voto dei
residenti all'estero nelle circoscrizioni domestiche, e
operando viceversa nel senso di costituire un'apposita
circoscrizione all'estero.
Da una parte, infatti, la massiccia partecipazione dei
cittadini residenti all'estero alle elezioni politiche
nell'ambito dei collegi nazionali, produrrebbe uno
stravolgimento in molti casi pesante degli attuali equilibri
elettorali: in molti collegi il risultato elettorale sarebbe
influenzato in modo determinante dalla componente di elettori
residenti all'estero.
D'altra parte, si rileva una diffusa aspirazione delle
nostre comunità all'estero, come risulta dai numerosi
indirizzi in tal senso provenienti dal CGIE, e segnatamente
delle principali tra esse, che sono comunità numericamente e
socialmente assai importanti nei Paesi di residenza, ad
esprimere nel Parlamento nazionale una loro diretta
rappresentanza, ad eleggere parlamentari che siano loro
diretta emanazione, piuttosto che a partecipare all'elezione
di parlamentari espressi dai collegi territoriali nazionali
rispetto ai quali essi hanno un legame del tutto astratto.
Sul punto, deve essere ancora segnalato all'attenzione
della Camera, che gli attuali collegi elettorali determinati
ai sensi delle leggi n. 276 e n. 277 del 1993, rispettivamente
per il Senato e per la Camera, sono stati tracciati sulla base
del dato numerico costituito dalle persone che hanno dimora
abituale in ciascun Comune, siano essi italiani o stranieri,
secondo il censimento della popolazione effettuato dall'ISTAT
con riferimento alla data del 20 ottobre 1991; perciò, non con
riferimento all'aggregato costituito dagli elettori, ma a
quello costituito dai residenti. In conseguenza, i cittadini
iscritti all'AIRE non sono stati computati in detto aggregato
e perciò non hanno influito sulla determinazione degli attuali
collegi. Curiosamente, questi cittadini, che pure sono
chiamati a esercitare il diritto di voto in quei collegi, non
risultano, in base alla normazione vigente, calcolati ai fini
della formazione dei collegi stessi! Al momento in cui questo
dato numerico verrà calcolato (e ciò non potrà non avvenire,
non potrà non correggersi l'anomalia applicativa che si è
verificata) risulterebbe con tutta probabilità una mappa di
collegi nazionali in molte parti diversa da quella attuale. Si
tratta di un ulteriore elemento di valutazione che induce a
ritenere la scelta seguita come l'unica possibile.
Le proposte di legge costituzionale che il testo proposto
unifica sono state presentate prima dell'approvazione della
legge costituzionale n. 1 del 1997 con la quale è stato
disciplinato apposito procedimento di revisione della seconda
parte della Costituzione che fa perno, com'è noto, sul lavoro
in sede referente della Commissione parlamentare per le
riforme costituzionali. E a tale speciale Commissione sono
state assegnate tutte le proposte di legge di revisione
costituzionale concernenti detta parte del testo
costituzionale. La I Commissione della Camera, che aveva
precedentemente iniziato l'esame in sede referente delle
proposte di legge costituzionale in oggetto, ha interpellato
il Presidente della Camera sul punto, con nota del 7 febbraio
1997 del Presidente onorevole Jervolino Russo.
Il Presidente, con nota del 17 febbraio 1997, ha stabilito
che la competenza in materia restava in capo alla I
Commissione, prevalendo nelle proposte in esame i profili di
principio di cui alla prima parte della Costituzione. Ciò ha
consentito alla Commissione di concludere l'esame in sede
referente delle proposte di legge in oggetto, e consente
adesso all'Assemblea di approvare la legge indipendentemente
dal lavoro di revisione della seconda parte della
Costituzione, e dai tempi e dalle modalità previsti ai sensi
della citata legge costituzionale n. 1 del 1997.
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Tuttavia, la contestualità di questo ampio processo di
revisione della seconda parte della Costituzione, del quale
non risultano ancora definiti i contenuti, che investe la
forma di governo della Repubblica e la stessa struttura delle
Assemblee parlamentari, ha reso necessario ridurre la proposta
di legge in oggetto alla revisione dell'articolo 48 della
Costituzione, operando a livello di princìpi fondamentali, da
svolgere successivamente con legge ordinaria. La legge dovrà
introdurre specifiche modalità di esercizio del voto da parte
dei residenti all'estero (voto per corrispondenza, per
procura, presso i consolati, eccetera); e dovrà determinare il
numero dei collegi elettorali nell'ambito della circoscrizione
Estero, nonché il sistema elettorale da seguire nell'elezione
dei parlamentari in detti collegi.
Questi princìpi, che non necessitano di ulteriore
espressione in altre norme costituzionali, salvi i richiami
che si volessero introdurre nelle nuove norme sulle Camere, si
adattano a qualunque tipo di rappresentanza parlamentare che
la Costituzione nel testo modificato vorrà prevedere: una
Camera elettiva, due Camere elettive, una parzialmente
elettiva, eccetera. Quel che resta fermo è che una quota della
Camera elettiva o delle Camere elettive, o della componente
elettiva di esse, formata da un numero di seggi stabilito
dalla legge nell'ambito del numero complessivo dei seggi
attribuito alla Camera stessa, è riservato a parlamentari
eletti nei collegi della circoscrizione Estero.
Uno sguardo alla legislazione comparata dimostra che la
previsione di specifiche modalità di voto per i residenti
all'estero, per corrispondenza, per procura, o attraverso
seggi istituiti presso i consolati, è comune alla gran parte
dei principali Paesi.
Poco diffuso, viceversa, è il sistema di rappresentanza
dei cittadini residenti all'estero mediante propri collegi
elettorali nell'ambito di un'apposita circoscrizione
all'estero. Un tale sistema è in vigore in Portogallo, la cui
legislazione prevede due circoscrizioni elettorali all'estero,
l'una per i residenti nei Paesi europei, l'altra per i
residenti nei Paesi extra europei. Ma la complessa normazione
sulla rappresentanza dei cittadini francesi residenti
all'estero (che si articola nella elezione diretta di un
Conseil Superieur des Francais dell'Etranger, una
sorta di nostro CGIE, il quale a sua volta esprime un certo
numero di membri del Senato) contempla un modello simile al
sistema della circoscrizione Estero perché dà luogo comunque,
sia pure attraverso modalità diverse, a una rappresentanza
diretta dei cittadini all'estero cui sono riservati
determinati seggi nel Parlamento nazionale.
Le argomentazioni sopra affacciate, del resto, portano
decisamente a preferire il sistema proposto: e l'assoluta
particolarità del caso italiano, segnatamente sotto il profilo
della dimensione numerica della presenza italiana all'estero è
tale da sovrapporsi decisamente al dato comparato.
Assai rilevante è la differenza dei vari sistemi positivi
sul punto della estensione del diritto di elettorato, che in
alcuni Paesi si estende senz'altro come da noi a tutti coloro
in possesso della cittadinanza, coincidendo i due concetti
positivi di diritto di cittadinanza e di diritto di elettorato
(anche sotto questo profilo però sussistono differenze tra i
diversi Paesi in ordine all'estensione del diritto di
cittadinanza). Mentre in altri Paesi, il diritto di elettorato
è comunque limitato da una serie di requisiti soggettivi che
costituiscono uno specifico collegamento col Paese di origine
(come il pagamento di imposte, la residenza nel Paese di
origine per certi periodi, il tempo non eccessivamente lungo
trascorso dal momento dell'espatrio, e così via).
E ancora, un'importante differenza si rinviene tra i Paesi
che, come il nostro, riconoscono senz'altro il diritto di
cittadinanza anche a coloro che abbiano acquisito altra
cittadinanza, se hanno i requisiti per essere cittadini
italiani (cosiddetta doppia cittadinanza), e i paesi i quali
invece questa possibilità non ammettono.
Il dato comparato porta a valutare la nostra impostazione
circa l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
all'estero, tra le più liberali, nel senso della massima
estensione insieme della cittadinanza e dell'elettorato, e
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perciò della massima valorizzazione della appartenenza
politica alla comunità nazionale dei nostri concittadini
residenti all'estero.
Ritengo che l'approvazione della modifica costituzionale
proposta, che dà l'avvio a questo importante processo
normativo, costituisca un significativo arricchimento
dell'ordinamento italiano in termini di civiltà giuridica.
Segnalo, infine, che nel corso dell'esame in Commissione è
stata abbinata la petizione n. 6, volta a chiedere una legge
di revisione costituzionale al fine di consentire l'esercizio
del diritto di voto ai cittadini italiani residenti
all'estero: il testo presentato dalla Commissione costituisce
una risposta positiva all'istanza sollecitata con la
petizione.
E' stato acquisito, sul testo, il parere favorevole della
III Commissione affari esteri e comunitari.
CERULLI IRELLI, relatore.
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