| 1. All'articolo 56 della Costituzione, al secondo comma è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Venti di essi sono
eletti dai cittadini residenti all'estero in unica
circoscrizione secondo le modalità stabilite dalla legge".
2. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni
istituite sul territorio nazionale si effettua dividendo il
numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall'ultimo censimento generale della popolazione, per
seicentodieci e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti". 3. Dopo il quarto comma
dell'articolo 56 della Costituzione è aggiunto il seguente:
"La ripartizione dei seggi all'interno della
circoscrizione istituita per l'estero si effettua secondo le
modalità stabilite dalla legge".
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