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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


173
DDL0006-0002
Progetto di legge Camera n. 6 - testo presentato - (DDL13-6)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C6. TESTIPDL
...C6.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6 ZZ13 ZZRL ZZPR
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     Onorevoli Deputati!  -- Il presente decreto-legge,
  che viene presentato alle Camere ai fini della sua conversione
  in legge, reitera, con limitate modifiche, il precedente
  decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 10, decaduto per mancata
  conversione nel termine costituzionale.   Il provvedimento,
  mentre conferma al 31 dicembre 1995 il termine ultimo
  d'impiego di contingenti delle Forze armate nella regione
  Calabria, tenuto conto che entro tale termine è stato
  completato il previsto piano di avvicendamento con personale
  delle Forze di polizia, proroga al 30 giugno 1996
  l'utilizzazione di militari nelle province della regione
  Sicilia.
     Tali previsioni sono contenute nell'articolo 1 del
  decreto-legge, il quale dispone, altresì, che il personale
  delle Forze di polizia inviato in sostituzione dei contingenti
  delle Forze armate non potrà essere distolto dai servizi cui è
  destinato.   L'articolo 2 riproduce la disposizione già
  contenuta nel precedente decreto-legge, che risponde
  all'obiettivo di garantire un assetto adeguato nell'incarico
  direzionale della direzione centrale dei servizi antidroga.
     Con il comma 2 del medesimo articolo si è inteso
  corrispondere alla urgente necessità di provvedere
  tempestivamente agli adeguamenti ordinamentali relativi al
  personale non direttivo dell'Arma dei carabinieri e della
  Guardia di finanza, introducendo, nel testo del decreto
  legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente quest'ultimo
  Corpo, disposizioni analoghe a quelle già previste nel decreto
  legislativo di pari data, n. 198 (articolo 16, comma 2, e
  articolo 49, comma 2), per l'Arma dei carabinieri, e
  introducendo per entrambe le Forze di polizia, un'ulteriore
  omogenea disposizione, relativa agli inquadramenti del
  personale (comma 3).
     Lo stesso articolo 2 reca, infine, al comma 4 una
  disposizione con la quale si provvede ad aggiornare la tabella
  C/2 acclusa al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per
  consentire la continuità d'impiego in particolari incarichi
  del personale della Marina militare.   Gli articoli 3 e 4, che
  riproducono, a loro volta, le stesse disposizioni dei
  corrispondenti articoli del precedente provvedimento
  d'urgenza, introducono misure urgenti e indispensabili per
  portare a completamento il programma di graduale sostituzione
  del personale delle Forze armate.
     In applicazione di tali disposizioni si rende infatti
  possibile attivare specifiche procedure che consentono di
  accelerare i tempi relativi alla copertura delle vacanze di
  organico esistenti nei ruoli della Polizia di Stato e in
  quelli del personale che comunque presta attività di supporto
  funzionale agli uffici di polizia, in modo da rendere
  disponibili le forze necessarie a compensare sul territorio,
  per i servizi di controllo, i contingenti delle Forze armate
  ritirati in attuazione del piano di rientro.
     La maggiore disponibilità numerica di elementi
  appartenenti alle Forze di polizia che ne deriva, consentirà
  di procedere ad un costante e progressivo rafforzamento dei
  presìdi territoriali nelle aree interessate evitando di
  depauperare i presìdi territoriali di altre regioni e, quindi,
  eventuali contraccolpi soprattutto nelle zone del centro-nord
  del Paese, nelle quali pure vanno costantemente potenziati i
  servizi sul territorio.
     Il comma 1 del predetto articolo 3 consente di incorporare
  in tempi brevi nella Polizia di Stato 840 idonei dell'ultimo
  concorso per allievo agente, fatta salva la quota di posti
  riservata ai volontari in ferma breve, congedati dalle Forze
  armate.
     Con il comma 2 si prevede un meccanismo di ripianamento
  fisiologico delle vacanze attraverso reclutamenti periodici,
  che farà realizzare un risparmio temporale di circa 10 mesi
 
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  per ogni concorso ed un cospicuo contenimento delle risorse
  finanziarie ed organizzative.
     Con il comma 3 si proroga al 31 dicembre 1997 il termine
  previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 325 del 1987,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402 del 1987,
  relativamente allo svolgi- mento di corsi per allievi agenti
  della Polizia di Stato.  Con il comma 4 viene altresì prorogato
  al 31 dicembre 1997 il termine di cui all'articolo 1 del
  decreto-legge n. 176 del 1995 convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 284 del 1995, per la utilizzazione delle
  graduatorie degli idonei dei concorsi in via di espletamento
  per l'assunzione del personale destinato anche alle attività
  di supporto amministrativo-contabile negli uffici della
  Amministrazione della pubblica sicurezza.
     Nell'intento di corrispondere agli obiettivi di efficienza
  e di rafforzamento delle tre Forze di polizia (Polizia di
  Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) l'articolo 4
  prevede la possibilità di assumere impegni oltre il termine
  del 31 dicembre 1995 per l'utilizzazione degli appositi fondi
  destinati al potenziamento tecnico-logistico previsti
  dall'articolo 4 del citato decreto-legge n. 176 del 18 maggio
  1995, e concretamente assegnati nel secondo semestre 1995 a
  seguito della conversione del citato decreto.
     L'articolo 5 reca la clausola di copertura finanziaria
  della spesa conseguente all'applicazione del decreto.
     L'articolo 6 modifica il comma 1 dell'articolo 12 del
  decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, estendendo
  all'anno 1996 la possibilità per i soggetti interessati alla
  chiamata alle armi, residenti nei comuni colpiti da alluvione
  nel 1994, di prestare il servizio militare di leva o il
  servizio civile nel territorio della provincia di residenza o
  di province contigue.
 
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