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Onorevoli Deputati! -- Il presente decreto-legge,
che viene presentato alle Camere ai fini della sua conversione
in legge, reitera, con limitate modifiche, il precedente
decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 10, decaduto per mancata
conversione nel termine costituzionale. Il provvedimento,
mentre conferma al 31 dicembre 1995 il termine ultimo
d'impiego di contingenti delle Forze armate nella regione
Calabria, tenuto conto che entro tale termine è stato
completato il previsto piano di avvicendamento con personale
delle Forze di polizia, proroga al 30 giugno 1996
l'utilizzazione di militari nelle province della regione
Sicilia.
Tali previsioni sono contenute nell'articolo 1 del
decreto-legge, il quale dispone, altresì, che il personale
delle Forze di polizia inviato in sostituzione dei contingenti
delle Forze armate non potrà essere distolto dai servizi cui è
destinato. L'articolo 2 riproduce la disposizione già
contenuta nel precedente decreto-legge, che risponde
all'obiettivo di garantire un assetto adeguato nell'incarico
direzionale della direzione centrale dei servizi antidroga.
Con il comma 2 del medesimo articolo si è inteso
corrispondere alla urgente necessità di provvedere
tempestivamente agli adeguamenti ordinamentali relativi al
personale non direttivo dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza, introducendo, nel testo del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente quest'ultimo
Corpo, disposizioni analoghe a quelle già previste nel decreto
legislativo di pari data, n. 198 (articolo 16, comma 2, e
articolo 49, comma 2), per l'Arma dei carabinieri, e
introducendo per entrambe le Forze di polizia, un'ulteriore
omogenea disposizione, relativa agli inquadramenti del
personale (comma 3).
Lo stesso articolo 2 reca, infine, al comma 4 una
disposizione con la quale si provvede ad aggiornare la tabella
C/2 acclusa al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per
consentire la continuità d'impiego in particolari incarichi
del personale della Marina militare. Gli articoli 3 e 4, che
riproducono, a loro volta, le stesse disposizioni dei
corrispondenti articoli del precedente provvedimento
d'urgenza, introducono misure urgenti e indispensabili per
portare a completamento il programma di graduale sostituzione
del personale delle Forze armate.
In applicazione di tali disposizioni si rende infatti
possibile attivare specifiche procedure che consentono di
accelerare i tempi relativi alla copertura delle vacanze di
organico esistenti nei ruoli della Polizia di Stato e in
quelli del personale che comunque presta attività di supporto
funzionale agli uffici di polizia, in modo da rendere
disponibili le forze necessarie a compensare sul territorio,
per i servizi di controllo, i contingenti delle Forze armate
ritirati in attuazione del piano di rientro.
La maggiore disponibilità numerica di elementi
appartenenti alle Forze di polizia che ne deriva, consentirà
di procedere ad un costante e progressivo rafforzamento dei
presìdi territoriali nelle aree interessate evitando di
depauperare i presìdi territoriali di altre regioni e, quindi,
eventuali contraccolpi soprattutto nelle zone del centro-nord
del Paese, nelle quali pure vanno costantemente potenziati i
servizi sul territorio.
Il comma 1 del predetto articolo 3 consente di incorporare
in tempi brevi nella Polizia di Stato 840 idonei dell'ultimo
concorso per allievo agente, fatta salva la quota di posti
riservata ai volontari in ferma breve, congedati dalle Forze
armate.
Con il comma 2 si prevede un meccanismo di ripianamento
fisiologico delle vacanze attraverso reclutamenti periodici,
che farà realizzare un risparmio temporale di circa 10 mesi
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per ogni concorso ed un cospicuo contenimento delle risorse
finanziarie ed organizzative.
Con il comma 3 si proroga al 31 dicembre 1997 il termine
previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 325 del 1987,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402 del 1987,
relativamente allo svolgi- mento di corsi per allievi agenti
della Polizia di Stato. Con il comma 4 viene altresì prorogato
al 31 dicembre 1997 il termine di cui all'articolo 1 del
decreto-legge n. 176 del 1995 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 284 del 1995, per la utilizzazione delle
graduatorie degli idonei dei concorsi in via di espletamento
per l'assunzione del personale destinato anche alle attività
di supporto amministrativo-contabile negli uffici della
Amministrazione della pubblica sicurezza.
Nell'intento di corrispondere agli obiettivi di efficienza
e di rafforzamento delle tre Forze di polizia (Polizia di
Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) l'articolo 4
prevede la possibilità di assumere impegni oltre il termine
del 31 dicembre 1995 per l'utilizzazione degli appositi fondi
destinati al potenziamento tecnico-logistico previsti
dall'articolo 4 del citato decreto-legge n. 176 del 18 maggio
1995, e concretamente assegnati nel secondo semestre 1995 a
seguito della conversione del citato decreto.
L'articolo 5 reca la clausola di copertura finanziaria
della spesa conseguente all'applicazione del decreto.
L'articolo 6 modifica il comma 1 dell'articolo 12 del
decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, estendendo
all'anno 1996 la possibilità per i soggetti interessati alla
chiamata alle armi, residenti nei comuni colpiti da alluvione
nel 1994, di prestare il servizio militare di leva o il
servizio civile nel territorio della provincia di residenza o
di province contigue.
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