Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1730
DDL0105-0002
Relazione Camera n. 105-C (DDL13-105-C)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C105C, C982C. TESTIPDL
...C105C, C982C.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVC ZZDDLC105C ZZ13 ZZRL ZZRM
                               Pag. 2
 
     Onorevoli Colleghi! - Torna all'approvazione della
  Camera il testo recante modifica all'articolo 48 della
  Costituzione intesa a consentire l'esercizio del diritto di
  voto dei cittadini italiani residenti all'estero, approvato
  dal Senato in data 11 marzo 1998, in prima lettura,
  modificando il testo già approvato dalla Camera, in prima
  lettura, in data 4 giugno 1997.
     Le ragioni che inducono il Parlamento italiano alla
  modifica costituzionale proposta, sono state ampiamente
  illustrate nel corso del procedimento legislativo di prima
  lettura, peraltro risultato di una lunga serie di proposte
  legislative presentate nel corso delle passate legislature,
  alcune delle quali giunte all'approvazione delle Aule, ma
  nessuna giunta alla sanzione definitiva.
     Nella massima sintesi, quale dovuta in questa sede, le
  ragioni sono le seguenti.
     Anzitutto la presa di coscienza di una caratteristica del
  tutto peculiare della comunità nazionale italiana, la quale è
  composta in misura rilevante da cittadini residenti
  all'estero: cittadini figli o nipoti dei nostri antichi e
  gloriosi emigrati che hanno portato, nei tempi di massima
  difficoltà economica del Paese, il lavoro italiano, e la
  bandiera italiana vorrei dire, alta nel mondo; i cittadini
  italiani anche delle ultime recenti generazioni, che pure in
  una situazione di ormai diffuso benessere nel Paese, risiedono
  all'estero rivestendo posizioni lavorative anche di alta
  responsabilità nelle professioni, nelle aziende, nelle arti,
  nello spettacolo.
     Questa presenza italiana nel mondo, che non ha pari in
  alcun altro Paese europeo, riteniamo sia una ricchezza che
  deve essere massimamente valorizzata dal legislatore e dal
  Governo: ricchezza culturale, ricchezza economica, ricchezza
  politica.  Siamo orgogliosi di far parte del Paese che può
  essere considerato il più lavoratore del mondo, essendo
  presente attraverso i suoi cittadini in tutti i Paesi del
  mondo, in tutti i continenti, nelle più diverse attività, nei
  più diversi livelli di responsabilità e di impegno.
     Uno degli strumenti, si potrebbe dire il primo e il
  principale, che debbono essere attivati a questo fine, è
  quello inteso a consentire ai nostri connazionali all'estero
  il pieno esercizio dei diritti politici, e del principale tra
  essi, il diritto elettorale.
     Nel nostro sistema positivo, il diritto elettorale
  coincide con il possesso della cittadinanza; e i nostri
  connazionali all'estero, ai quali questo provvedimento si
  riferisce, hanno il possesso della cittadinanza.  Essi quindi
  detengono a pieno titolo il diritto elettorale.  Si pone però
  il problema - proprio ai fini della massima valorizzazione
  della presenza dei nostri connazionali all'estero nella vita
  nazionale - di disciplinare l'esercizio del diritto in maniera
  tale da assicurarne l'effettività.  Assicurarsi cioè che i
  nostri connazionali all'estero partecipino effettivamente alla
  vita politica nazionale a partire dall'esercizio
  dell'elettorato.
     Da qui l'esigenza di affermare già nel testo dell'articolo
  48, nell'ambito dei princìpi della prima parte della
  Costituzione, che il legislatore ordinario debba disciplinare
  l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti
  all'estero, introducendo modalità tali da assicurarne la
  possibilità concreta.  L'assenza di modalità particolari rende
  infatti necessario per i cittadini residenti all'estero che
  vogliono esercitare il diritto di voto, recarsi ad ogni
  consultazione elettorale in Italia, presso il Comune di
  origine, ed esprimere quivi il proprio voto con riferimento a
  candidati che non sono in alcun modo legati alla comunità di
  interessi che il cittadino residente all'estero vive.  Da qui
  la scarsissima partecipazione dei nostri connazionali
  all'estero, alla vita politica nazionale.
     E da qui, l'esigenza, che la proposta in esame esprime, di
  costituire un'apposita circoscrizione elettorale all'estero,
  nell'ambito della quale i nostri concittadini, secondo
 
                               Pag. 3
 
  modalità che saranno determinate dalla legge ordinaria,
  potranno eleggere propri rappresentanti direttamente nel
  Parlamento nazionale.  Quindi, modalità particolari che rendano
  possibile l'esercizio del diritto senza necessità di
  significativi spostamenti.  E circoscrizione appositamente
  costituita con base territoriale all'estero, che concretizzi e
  dia contenuto pieno in termini di interessi condivisi, al
  rapporto di rappresentanza.
     Questo è il quadro nel quale la riforma dell'articolo 48
  si situa, e al quale risponde sia il testo originariamente
  approvato dalla Camera, sia il testo adesso approvato dal
  Senato con modificazioni del primo.
     Tra i due testi si presentano tuttavia alcune differenze
  che devono essere segnalate ai colleghi affinché essi possano
  decidere se anche il testo approvato dal Senato possa ricevere
  il loro consenso.
     Alcune modificazioni sono di carattere essenzialmente
  lessicale, o modificano il testo approvato dalla Camera in
  alcuni punti che se correttamente interpretati non comportano
  delle modificazioni sostanziali.
     Altra modificazione è viceversa di carattere
  sostanziale.
     Con riferimento alle prime, il testo del Senato
  sostituisce il testo della Camera nella parte in cui questo
  faceva riferimento alla legge (ordinaria) come quella che
  "assicura le condizioni per l'effettivo esercizio del diritto
  di voto".  Nel testo del Senato la legge (ordinaria)
  "stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto
  di voto", dei cittadini residenti all'estero e per l'elezione
  del Parlamento nazionale, "e ne assicura l'effettività".  Tale
  dizione è diversa in alcuni punti esclusivamente lessicali, ma
  su un punto introduce un elemento che può presentare aspetti
  di novità; laddove sostituisce alla dizione "le condizioni" la
  dizione "requisiti e modalità", per l'esercizio del diritto di
  voto; ché, come è evidente, la parola "requisiti" può dar
  luogo a qualche problema di interpretazione.
     Si potrebbe infatti pensare che i requisiti menzionati con
  il loro evidente riferimento soggettivo, possano condizionare
  il diritto di voto in quanto tale.  Ciò che sarebbe del tutto
  inaccettabile e incostituzionale perché nel nostro
  ordinamento, com'è noto e come ho già accennato, la titolarità
  del diritto elettorale coincide con la cittadinanza, salvi i
  casi di cui all'articolo 48, terzo comma.  E' da ritenere
  tuttavia, che la dizione "requisiti e modalità" corrisponda
  totalmente, specificandola e arricchendola, alla dizione
  "condizioni" del testo della Camera; ché entrambe hanno ad
  oggetto, non già il diritto di voto che spetta a qualsiasi
  cittadino a prescindere dalla sua residenza, ma l'esercizio
  del diritto di voto.  Cioè con questa dizione, si fa carico al
  legislatore ordinario di stabilire in quali casi i cittadini
  italiani possano utilizzare le modalità differenziate di
  esercizio del diritto di voto stabilite per i residenti
  all'estero (che cosa vuol dire, a questi fini, essere
  residenti all'estero); e di definire le modalità concrete
  nelle quali l'esercizio del diritto di voto da parte di questi
  cittadini avvenga.
     E' da ritenere perciò che la dizione usata dal Senato
  possa essere accettata, anche se chi parla deve constatare che
  la dizione del testo della Camera nella sua semplicità
  appariva preferibile.
     L'innovazione di ordine sostanziale attiene alla
  individuazione della fonte legislativa competente alla
  determinazione del numero dei seggi assegnati alla
  circoscrizione elettorale costituita all'estero.  La Camera
  aveva ritenuto di attribuire questa determinazione al
  legislatore ordinario, alla stessa fonte legislativa cioè,
  chiamata a determinare i seggi attribuiti alle circoscrizioni
  elettorali dislocate sul territorio nazionale.
     I criteri che probabilmente saranno seguiti per la
  determinazione del numero dei seggi attribuiti alla
  circoscrizione estero potranno essere parzialmente diversi da
  quelli seguiti nelle circoscrizioni nazionali, e sarà
  possibile che la proporzione tra elettori e seggi assegnati
  sarà diversa e più alta nella circoscrizione estero: in
  riferimento a una serie di giustificazioni come la presumibile
  minore affluenza alle urne, la dislocazione geografica dei
  territori, eccetera; e tuttavia, la Camera riteneva che la
  determinazione di questi criteri poteva essere lasciata alla
 
                               Pag. 4
 
  discrezionalità politica del legislatore ordinario; che
  avrebbe potuto anche cambiare i criteri stessi, modificare i
  numeri nel prosieguo del tempo una volta osservato il
  funzionamento del sistema, la partecipazione alle
  consultazioni elettorali dei nostri concittadini all'estero,
  la soluzione delle problematiche logistiche, eccetera.
     Dal Senato, su questa questione emerge una osservazione,
  che può anche essere criticata, ovviamente, ma presenta un
  contenuto serio.  La legge ordinaria che seguisse nella
  determinazione del numero dei seggi attribuiti alla
  circoscrizione estero criteri fortemente differenziati da
  quelli seguiti per le circoscrizioni nazionali, potrebbe dar
  luogo a dubbi di costituzionalità: alcuni cittadini, titolari
  quanto gli altri dei diritti elettorali politici, sarebbero
  rappresentati in Parlamento da un numero di parlamentari più
  ridotto di quello previsto per i cittadini residenti nella
  madre patria.  Con riferimento a questo problema, il testo del
  Senato propone che sia la stessa fonte costituzionale a
  stabilire, nell'ambito del numero dei componenti delle Camere,
  il numero dei seggi attribuiti alla circoscrizione estero.
     Questa proposta del Senato, fondata com'è su un problema
  di costituzionalità che presenta margini di fondatezza, si
  deve ritenere accoglibile.  E perciò, anche in questa parte, il
  testo che perviene dal Senato, secondo la Commissione, può
  essere approvato da questa Camera.
     Occorre precisare che la "norma costituzionale" cui il
  testo del Senato fa riferimento, in ipotesi può essere
  introdotta nella stessa Costituzione attraverso una legge di
  revisione costituzionale; ovvero può essere introdotta con
  altra legge costituzionale.  Ma la Commissione ritiene, e
  afferma con forte sottolineatura politica, che la "norma
  costituzionale" del testo in esame, deve essere intesa come
  norma della Costituzione; dalla prima parte della
  Costituzione, si rinvia alla seconda parte, alle norme che
  determinano il numero dei membri del Parlamento (nel testo
  vigente, articoli 56 e 57; nel testo di Revisione della
  seconda parte Costituzione proposto dalla Commissione
  Bicamerale, articoli 78 e 79).
     Questo si afferma anche e soprattutto con riferimento al
  procedimento di revisione della seconda parte della
  Costituzione, che proprio in questi giorni è all'esame
  dell'Assemblea, che comprende gli articoli del testo
  costituzionale concernenti la composizione del Parlamento e il
  numero dei suoi membri.  Occorre perciò che nell'ambito di
  questi articoli, sia previsto il numero dei seggi attribuiti
  alla circoscrizione estero.
     Ivi si dovrà stabilire altresì se la rappresentanza dei
  cittadini italiani residenti all'estero espressa nell'ambito
  della circoscrizione estero, dovrà essere prevista per
  entrambe le Camere o per una sola di esse; dipendendo questa
  scelta dalla configurazione che si vorrà dare all'una e
  all'altra Camera.  Ad esempio, se una delle due Camere assumerà
  la configurazione di Camera rappresentativa dei governi
  regionali, secondo il modello tedesco emerso in alcune delle
  proposte in esame, in essa non sarà possibile prevedere
  codesta rappresentanza.  Resta tuttavia fermo, in virtù del
  principio che con questa proposta si va ad inserire
  nell'articolo 48, che la rappresentanza degli italiani
  all'estero dovrà comunque essere assicurata nella Camera
  dotata della rappresentatività politica generale.  Se entrambe
  le Camere, come nel modello costituzionale attualmente
  vigente, avranno questa caratteristica, la rappresentanza
  degli italiani all'estero dovrà essere presente in
  entrambe.
     Segnalo che nel corso dell'esame in Commissione è stata
  abbinata la petizione n. 6, volta a chiedere una legge di
  revisione costituzionale al fine di consentire l'esercizio del
  diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero.
     E' stato acquisito, sul testo, il parere favorevole con
  osservazione della III Commissione affari esteri e
  comunitari.
  CERULLI IRELLI,  relatore.
 
DATA=980312 FASCID=DDL13-105-C TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0105 TOTPAG=0006 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=073 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=010500C00 FASCIDC=13DDL0105 C SORTNAV=0010500C000 00000 ZZDDLC105C NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati