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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1736
DDL0106-0002
Progetto di legge Camera n. 106 - testo presentato - (DDL13-106)
(suddiviso in 53 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C106. TESTIPDL
...C106.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC106 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - L'attuale legislazione che regola
  la produzione, il commercio e l'uso dei fitofarmaci, oggi
  chiamati "presìdi sanitari", ha un riferimento principale
  nella legge 30 aprile 1962, n.  283, che dedica la lettera
  h),  primo comma, dell'articolo 5 e l'articolo 6 proprio
  ai "fitofarmaci e presìdi delle derrate alimentari
  immagazzinate".
     Poco tempo dopo l'approvazione della suddetta legge n.
  283 del 1962 fu approvata la legge 26 febbraio 1963, n.  441,
  che sostituiva per intero l'articolo 6 della precedente,
  istituendo contestualmente presso il Ministero della sanità la
  Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la
  nutrizione, competente in materia, ed un ruolo di ispettori
  sanitari con funzioni di controllo, in seguito sostituiti, con
  la legge 6 dicembre 1965, n.  1367, da funzionari tecnici
  della sanità.
     La principale novità apportata da queste modifiche
  all'articolo 6 della citata legge n. 283 del 1962 è
  rappresentata dal fatto che i fitofarmaci sono soggetti a
  registrazione come presìdi sanitari e non più come presìdi
  medico-chirurgici.
     La legge n.  283 del 1962 e le successive modificazioni
  dettano norme di carattere generale, demandando ad altri atti
  la regolamentazione specifica.
     Il fatto che la normativa oggi in vigore per una materia
  così complessa e delicata sia principalmente di grado
  subordinato, e la vetustà stessa delle norme originarie in un
  settore che nel frattempo si è evoluto enormemente, sono i due
  principali difetti dell'attuale legislazione in materia.
     Dal 1962 ad oggi l'uso dei fitofarmaci si è diffuso in
  modo capillare su tutto il territorio nazionale, i consumi
  sono aumentati di varie volte raggiungendo negli anni ottanta
 
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  le 200.000 tonnellate con un fatturato annuo di circa 900
  miliardi.
     Contemporaneamente si è avuta una specializzazione dei
  fitofarmaci in commercio con l'ingresso, per esempio, dei
  sistemici e la diffusione dell'uso dei diserbanti (o
  erbicidi), ormai ampiamente noti per gli effetti inquinanti
  sulle acque di falda.  Anche la ricerca sulla tossicità di
  questi prodotti si è notevolmente approfondita, al punto che
  dal 1962 ad oggi numerosi sono stati i fitofarmaci ritirati
  dal mercato o severamente limitati nell'uso per comprovati
  effetti tossici in particolare teratogeni, mutageni e
  cancerogeni.
     Molti dei prodotti ancora in commercio, fra i quali
  diversi possono essere acquistati liberamente da chiunque,
  sono stati riconosciuti da più di un  test  scientifico
  come genotossici (fonte: banca dati  Bethesda
  University).  Queste constatazioni, unite alla numerosa
  documentazione che riporta dati relativi alla presenza sul
  mercato di percentuali variabili di derrate alimentari con
  residui di fitofarmaci più alti di quelli stabiliti dalla
  normativa vigente, rendono ineluttabile la convinzione che sia
  necessaria in tempi brevissimi una completa revisione della
  legislazione in materia, che definisca in maniera
  scientificamente inconfutabile, ma anche nel più grande
  rispetto della tutela della salute dei cittadini, un nuovo
  sistema di regolamentazione nella produzione, vendita e uso
  dei fitofarmaci.
     A questo scopo è stata predisposta la presente proposta di
  legge, la quale detta una nuova disciplina della materia.  Essa
  inserisce alcuni princìpi del tutto nuovi, che forniscono
  serie e precise garanzie per una severa regolamentazione di
  queste sostanze così altamente pericolose per la salute umana,
  animale e per l'ambiente in generale.
     I princìpi generali possono così essere sintetizzati:
         a)  definizione dei limiti di tolleranza dei
  residui dei fitofarmaci negli alimenti che verranno
  determinati dall'istituenda Agenzia italiana fitofarmaci sulla
  base della tossicità acuta e dell'accumulo e persistenza
  nell'organismo con l'adozione degli abituali fattori di
  sicurezza.  E' comunque in assoluto negata la possibilità di
  registrazione, e quindi la presenza residuale nei cibi, di
  fitofarmaci che siano sospetti di mutagenesi, teratogenesi o
  cancerogenesi;
         b)  viene introdotto il concetto di sommatoria dei
  residui, che non può essere superiore al limite massimo di
  residuo di cinque sostanze diverse presenti contemporaneamente
  nel prodotto alimentare;
         c)  viene istituita l'Agenzia italiana fitofarmaci,
  come organo con compiti di ricerca, controllo e documentazione
  sui fitofarmaci.  All'Agenzia è demandato il compito di
  esprimere parere vincolante sull'uso, i residui, la messa in
  commercio (autorizzazioni e registrazioni) di tutti i
  fitofarmaci.  Dette registrazioni sono valide per cinque
  anni;
         d)  vengono stabilite norme precise per la
  produzione dei fitofarmaci in stabilimenti all'uopo
  autorizzati;
         e)  si applica il concetto dell'obbligo di
  restituzione dei vuoti dei contenitori dei fitofarmaci, previo
  il pagamento di una cauzione;
         f)  sono stabiliti i requisiti per la vendita, che
  è consentita solo ai laureati in scienze agrarie o forestali,
  agli agrotecnici ed ai periti agrari che abbiano frequentato
  un apposito corso;
         g)  viene istituita la farmacia agraria, che è
  l'unico luogo dove possono essere venduti i fitofarmaci;
         h)  per l'acquisto e l'uso di tutti i fitofarmaci è
  necessario che l'acquirente sia in possesso di un patentino
  conseguito dopo il superamento di un esame al termine di uno
  specifico corso.  Detto patentino deve essere rinnovato ogni
  cinque anni;
         i)  viene istituito il ricettario per l'acquisto
  dei fitofarmaci.  Sono abilitati al rilascio delle relative
  ricette i laureati in scienze agrarie o forestali, gli
  agrotecnici ed i periti agrari iscritti nei relativi albi
  professionali;
 
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         l)  viene prevista la responsabilità civile e
  penale per l'emissione di ricette incomplete o in contrasto
  con le norme previste nella legge;
         m)  è istituito il registro di carico e scarico dei
  fitofarmaci per le farmacie agrarie;
         n)  è vietata la pubblicità dei fitofarmaci in
  luoghi pubblici o aperti al pubblico e sulle riviste non
  specializzate;
         o)  vengono previste restrizioni all'uso di
  fitofarmaci in alcune aree di particolare pregio
  ambientale;
         p)  sono previste norme a tutela degli insetti
  impollinatori;
         q)  è prevista l'istituzione di una tassa di
  concessione governativa sulla produzione di fitofarmaci e
  un'imposta alla vendita sugli stessi, i cui fondi saranno
  destinati a progetti di tutela della salute degli operatori
  agricoli, alla realizzazione di servizi agrometereologici e
  centri pubblici di allevamento di insetti utili per la lotta
  biologica.
     Sono infine previste alcune norme transitorie per
  permettere l'applicazione della legge con tempi diversificati
  e progressivi.
 
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