| (Prodotti esclusi dall'applicazione
della legge).
1. La presente legge non si applica alle sostanze di cui
all'allegato A alla medesima, le quali possono essere
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prodotte, vendute e utilizzate senza restrizione alcuna, salvo
prescrizioni riguardanti i tempi di carenza, l'impiego e le
eventuali precauzioni all'uso.
2. L'elenco delle sostanze di cui all'allegato A alla
presente legge può essere modificato con decreto del Ministro
della sanità, da emanare di concerto con i Ministri delle
risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, su
proposta dell'Agenzia italiana fitofarmaci di cui all'articolo
5.
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