| (Istituzione dell'Agenzia italiana
fitofarmaci).
1. E' istituita l'Agenzia italiana fitofarmaci.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
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presente legge il Ministro della sanità, con proprio decreto,
da adottare di concerto con il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali e con il Ministro
dell'ambiente, emana le norme relative alla organizzazione,
alla struttura funzionale, alla dotazione organica del
personale e a quant'altro risulti necessario per il
funzionamento dell'Agenzia, nell'ambito dei compiti previsti
all'articolo 6.
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