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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1744
DDL0106-0010
Progetto di legge Camera n. 106 - testo presentato - (DDL13-106)
(suddiviso in 53 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C106. TESTIPDL
...C106.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC106 ZZ13 ZZPD ZZPR
         (Compiti dell'Agenzia italiana fitofarmaci).
       1.  L'Agenzia italiana fitofarmaci è centro di ricerca
  permanente nel campo dei fitofarmaci e prodotti assimilati con
  il compito di:
         a)  acquisire e vagliare la documentazione di cui
  all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3
  agosto 1968, n.  1255, integrato dai dati sulla assenza di
  genotossicità;
         b)  procedere all'eventuale controllo analitico e
  tossicologico del fitofarmaco o assimilato per il quale si
  richiede la registrazione o il rinnovo, tenendo conto delle
  eventuali trasformazioni del fitofarmaco in altre sostanze con
  possibile azione tossica;
         c)  proporre sperimentazioni in collaborazione tra
  il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed
  il Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto superiore
  di sanità, allo scopo di accertare l'efficacia del prodotto,
  la fitotossicità, nonché l'entità e la persistenza dei residui
  dei rispettivi princìpi attivi e dei loro metaboliti nei
  prodotti agricoli e nelle derrate alimentari;
         d)  stabilire eventuali variazioni del limite
  legale di tolleranza dei residui dei fitofarmaci o prodotti
  assimilati;
         e)  fissare per ciascun principio, o per
  associazioni di princìpi attivi, i limiti di tolleranza nei
  diversi prodotti agricoli e derrate alimentari e l'intervallo
  minimo di tempo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento
  e la raccolta.  Qualora siano conosciuti o individuati
 
                               Pag. 7
 
  metaboliti specifici di un determinato fitofarmaco devono
  essere stabiliti i limiti di tolleranza anche per tali
  metaboliti;
         f)  scegliere e proporre i metodi d'analisi, sia
  per il controllo dei princìpi attivi nei fitofarmaci, sia per
  la determinazione dei residui dei princìpi attivi e dei loro
  eventuali metaboliti nocivi nei prodotti alimentari, nonché i
  rispettivi aggiornamenti;
         g)  stabilire la dose giornaliera potenziale di
  fitofarmaci che un soggetto può assorbire attraverso gli
  alimenti o con cui può venire a contatto nell'ambiente,
  considerando la tolleranza massima di residui negli alimenti e
  nell'ambiente sulla base dei soggetti più a rischio;
         h)  proporre, ove lo ritenga necessario, la
  richiesta del parere del Consiglio superiore di sanità anche
  in casi non previsti dalla presente legge;
         i)  esprimere parere sulla destinazione per uso
  alimentare delle derrate provenienti dalle sperimentazioni
  tendenti ad estendere l'impiego dei formulati contenenti
  princìpi attivi già noti e pronunziarsi su ogni altra
  questione attribuita alla propria competenza dalla presente
  legge o in tutti i casi in cui venga avanzata richiesta da
  parte del Ministero della sanità;
         l)  esprimere parere obbligatorio e vincolante su
  ogni richiesta di registrazione di fitofarmaci e sui relativi
  rinnovi;
         m)  raccogliere la documentazione scientifica,
  nazionale e internazionale, relativa ai rischi nocivi e
  ambientali derivanti dall'uso dei fitofarmaci, con particolare
  riferimento alla documentazione prodotta dall'Agenzia
  internazionale per le ricerche sul cancro, con sede a
  Lione;
         n)  studiare i rischi della nocività, diretta e
  indiretta, dei fitofarmaci e dei loro metaboliti nei riguardi
  dell'uomo e degli animali, nel breve, medio e lungo termine,
  nonché tutti i pericoli di alterazione dei cicli biologici
  dell'ecosistema;
         o)  ricercare e definire le sinergie fra le diverse
  sostanze presenti nei formulati commerciali dei fitofarmaci e
 
                               Pag. 8
 
  prodotti assimilati, i metaboliti e altri agenti esterni anche
  già presenti in natura;
         p)  suggerire eventuali variazioni ai valori limite
  della sommatoria dei diversi princìpi attivi che possono
  essere contenuti in una derrata alimentare;
         q)  pubblicare un rapporto annuale, da rendere
  pubblico, sull'uso dei fitofarmaci in Italia e sugli effetti
  che questi hanno sull'uomo e sull'ambiente;
         r)  proporre l'aggiornamento dell'elenco di cui
  all'allegato A alla presente legge, in collaborazione con le
  associazioni dei produttori biologici.
     2.  Su designazione dei Ministri della sanità, delle
  risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, sono
  chiamati a far parte dell'Agenzia ricercatori ed esperti nel
  campo della medicina del lavoro, della chimica ambientale,
  della biologia, della tossicologia, dell'oncologia, nonché
  ricercatori ed esperti dei collegi ed ordini nazionali degli
  agronomi, agrotecnici e periti agrari nei settori
  dell'agronomia, entomologia e fitopatologia, e quanti altri si
  ritenga possano contribuire al perseguimento dei compiti di
  cui al comma 1.
     3.  I ricercatori ed i funzionari che comunque prestino la
  loro opera alle dipendenze dell'Agenzia non potranno, nello
  stesso periodo, stipulare contratti di lavoro o di prestazione
  d'opera, anche se di sola consulenza non continuativa, con
  aziende produttrici o distributrici di fitofarmaci o prodotti
  assimilati.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-106 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0106 TOTPAG=0027 TOTDOC=0053 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=010 PAGFIN=0008 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=010600 00 FASCIDC=13DDL0106 SORTNAV=0010600 000 00000 ZZDDLC106 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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