| (Uso sperimentale dei fitofarmaci).
1. Chiunque intenda impiegare a scopo sperimentale
prodotti non registrati o registrati per applicazioni diverse
da quelle per le quali il prodotto è stato registrato ai sensi
dell'articolo 7, deve chiedere apposita autorizzazione al
Ministro della sanità, precisando la località, l'epoca in cui
la sperimentazione viene effettuata, le caratteristiche della
sperimentazione nonché le sostanze e le tecniche impiegate.
2. L'autorizzazione all'impiego sperimentale è concessa
dal Ministro della sanità, su parere dell'Agenzia italiana
fitofarmaci, la quale può acquisire dal richiedente ogni
informazione necessaria.
3. Le derrate alimentari provenienti dai trattamenti con
prodotti non registrati non devono essere destinate
all'alimentazione dell'uomo e degli animali.
4. Il Ministro della sanità, su richiesta degli
interessati e sentito il parere dell'Agenzia italiana
fitofarmaci, può consentire che siano destinate al consumo
alimentare le derrate provenienti da trattamenti effettuati
con fitofarmaci registrati, ma sperimentalmente impiegati per
usi diversi da quelli per i quali furono registrati.
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