| (Riconsegna dei contenitori).
1. I rivenditori di fitofarmaci sono tenuti a far
pagare per ogni confezione una cauzione equivalente o
superiore al 10 per cento del prezzo commerciale del prodotto,
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per un importo comunque non inferiore alle 10.000 lire e fino
ad un massimo di 100.000 lire di cauzione per ogni
acquisto.
2. L'utilizzatore di fitofarmaci è tenuto a riconsegnare
al venditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto, il
contenitore vuoto del fitofarmaco, anche se tale contenitore
risulta gravemente danneggiato.
3. Il venditore di fitofarmaci è tenuto a ritirare dai
compratori i contenitori dei fitofarmaci, anche qualora questi
non siano più riutilizzabili, ed a restituire la cauzione
trattenuta al momento della vendita del prodotto.
4. Il venditore deve conferire i contenitori di cui al
comma 3 all'azienda che ha prodotto, formulato o comunque
commercializzato i fitofarmaci originariamente contenuti
nell'imballaggio suddetto.
5. L'impresa produttrice, formulatrice o, comunque, che ha
commercializzato i fitofarmaci è tenuta a ritirare dai
venditori i contenitori vuoti e a riutilizzarli, dopo
opportuni trattamenti, per nuovi confezionamenti.
6. Qualora gli imballaggi non siano più utilizzabili,
questi vanno comunque ritenuti rifiuti "tossici e nocivi" e
trattati secondo le norme vigenti in materia.
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