| Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992,
n. 386;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994,
n. 125;
Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, convertito
dalla legge 27 ottobre 1994, n. 559;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di
polizia per contrastare la criminalità organizzata nel
territorio delle province della Sicilia per la tutela di
specifici obiettivi ed al fine di conseguire un più diffuso
controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei
cittadini;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
proseguire nell'attuazione del programma di sostituzione, con
ulteriore personale delle Forze di polizia, dei contingenti di
Forze armate impiegati nei predetti servizi, programma avviato
con la sostituzione del contingente militare impiegato nella
provincia di Napoli e nelle province della regione
Calabria;
Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di
disporre di più rapidi e agili strumenti di reclutamento del
personale, nonché di rafforzare talune strutture e funzioni,
al fine di intensificare la lotta contro la criminalità
organizzata nei settori del controllo del traffico di
stupefacenti e di apportare i necessari adeguamenti ai decreti
legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n. 199, concernenti il
riordino delle carriere del personale, rispettivamente,
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza
di emanare disposizioni in favore dei soggetti interessati
alla chiamata alle armi residenti nei comuni colpiti da
alluvione nel 1994, nonché per il differimento del termine
concernente le gestioni fuori bilancio relative alle attività
di protezione sociale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 marzo 1996;
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Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e della
difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia,
delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica e gli affari regionali;
emana
il seguente decreto-legge:
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