| (Ricettario).
1. L'acquisto dei fitofarmaci ed il loro uso sono
subordinati alla prescrizione di cui all'articolo 18, da
effettuarsi su apposito ricettario "madre-figlia" debitamente
numerato e conforme a un modello predisposto dal Ministero
della sanità.
2. La ricetta di cui al comma 1, composta di un originale
e di due copie, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome e indirizzo del compilatore;
b) la malattia, gli attacchi parassitari o le
infestanti che si intendono combattere, o su quanto altro si
voglia intervenire;
c) la dose del fitofarmaco o prodotto assimilato
prescritto;
d) il tempo di carenza;
e) la coltura alla quale è destinato il
prodotto;
f) l'epoca, la quantità e le modalità di
distribuzione del prodotto.
3. In ogni ricetta non possono essere prescritti più di
tre prodotti.
4. La ricetta madre insieme a due ricette figlia sono
consegnate al titolare della patente per l'acquisto, il quale,
serbata una delle figlie, consegna le rimanenti al titolare
della farmacia agraria che provvede a
Pag. 17
trasmettere la ricetta madre ai competenti uffici della
regione e ad allegare la ricetta rimanente al proprio registro
di carico-scarico.
5. Le regioni, sulla base delle copie delle ricette
acquisite, predispongono un apposito servizio di rilevazione
ed elaborazione dei dati inerenti l'uso dei fitofarmaci sul
proprio territorio.
6. I dati acquisiti ed elaborati dalle regioni ai sensi
del comma 5 sono pubblici; fatto salvo il diritto di accesso
di ogni cittadino, vengono predisposti in collaborazione con
l'Agenzia italiana fitofarmaci apposite forme di divulgazione
con cadenza almeno annuale.
| |