| (Aree interdette all'uso degli erbicidi).
1. E' vietato l'impiego di erbicidi per il diserbo
degli argini stradali, ferroviari, fluviali e lacustri, nei
parchi pubblici, nei boschi e in prossimità di siepi e in
genere nelle aree agrarie non utilizzate ai fini della
coltivazione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a delimitare con proprio atto le
zone di divieto d'uso degli erbicidi.
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