| 1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386,
continuano ad applicarsi nelle province della Calabria fino al
31 dicembre 1995 e nelle province della Sicilia fino al 30
giugno 1996. I comandi militari di regione, competenti per
territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti
per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al
personale militare impiegato, in deroga alle vigenti norme,
anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali
di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.
2. A decorrere dal 1^ novembre 1995, i contingenti
delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti delle
province della Calabria sono sostituiti con personale delle
Forze di polizia in modo da pervenire alla loro integrale
sostituzione entro il 31 dicembre 1995.
3. Le sostituzioni di cui al comma 2 sono effettuate
tenendo conto del personale delle Forze armate effettivamente
impiegato negli specifici servizi di vigilanza e di controllo
del territorio, nonché delle diverse modalità operative del
personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza. Il personale delle predette Forze di
polizia, nei contingenti numerici individuati ai fini di cui
al comma 2, non può essere distolto dagli specifici servizi di
vigilanza e controllo del territorio, salvo che siano venute
meno o siano mutate le specifiche esigenze di sicurezza.
| |