| (Violazione delle norme in materia
di informazione e pubblicità).
1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 22,
con esclusione di quanto previsto al comma 4, è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.000.000 a lire 10.000.000.
2. La violazione del divieto di pubblicità di cui
all'articolo 23 nonché del divieto di pubblicazione di testi
tecnico-scientifici su pubblicazioni diverse da quelle
previste dall'articolo 22, comma 4, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a
lire 50.000.000.
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