| 1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2- bis. Alla direzione centrale è preposto, secondo
un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza
operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza
in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale
della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei
carabinieri o un generale di divisione della Guardia di
finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel
settore.".
2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36, il numero 4) del comma 5,
lettera a), è soppresso;
Pag. 40
b) all'articolo 67, dopo il comma 1, è inserito
il seguente:
"1- bis. Alla stessa data del 31 agosto 1995 i
marescialli capo e i brigadieri, già valutati, giudicati
idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perché non
compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive
aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1^ settembre
1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di,
rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo,
secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di
idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento
di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n.
212.".
3. Per gli inquadramenti del personale dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza, oltre a quanto
previsto nei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n.
199, non vanno computati gli anni per i quali gli interessati
sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i
periodi di detrazione di anzianità subìti per effetto di
condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi
disciplinari o di aspettativa per motivi privati.
4. La tabella C/2, prevista dall'articolo 16, comma 1,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituita
dalla tabella allegata al presente decreto.
| |