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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


178
DDL0006-0007
Progetto di legge Camera n. 6 - testo presentato - (DDL13-6)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.39 dello stampato)
...C6. TESTIPDL
...C6.
...Decreto-legge 11 marzo 1996, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 1996. Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16,
  dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      "2- bis.  Alla direzione centrale è preposto, secondo
  un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza
  operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza
  in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale
  della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei
  carabinieri o un generale di divisione della Guardia di
  finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel
  settore.".
      2.  Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono
  apportate le seguenti modificazioni:
          a)  all'articolo 36, il numero 4) del comma 5,
  lettera  a),  è soppresso;
 
                              Pag. 40
 
          b)  all'articolo 67, dopo il comma 1, è inserito
  il seguente:
      "1- bis.  Alla stessa data del 31 agosto 1995 i
  marescialli capo e i brigadieri, già valutati, giudicati
  idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perché non
  compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive
  aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1^ settembre
  1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di,
  rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo,
  secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di
  idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento
  di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n.
  212.".
      3.  Per gli inquadramenti del personale dell'Arma dei
  carabinieri e della Guardia di finanza, oltre a quanto
  previsto nei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n.
  199, non vanno computati gli anni per i quali gli interessati
  sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i
  periodi di detrazione di anzianità subìti per effetto di
  condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi
  disciplinari o di aspettativa per motivi privati.
      4.  La tabella C/2, prevista dall'articolo 16, comma 1,
  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituita
  dalla tabella allegata al presente decreto.
 
DATA=960311 FASCID=DDL13-6 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0006 TOTPAG=0044 TOTDOC=0013 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0039 RIGINIZ=036 PAGFIN=0040 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=39 PAGEFIN=40 SORTRES= SORTDDL=000600 00 FASCIDC=13DDL0006 SORTNAV=0000600 000 00000 ZZDDLC6 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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