| (Norme regolamentari).
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono emanate le norme per
adeguare alle disposizioni da essa previste il regolamento
concernente la disciplina della produzione, del commercio e
della vendita di fitofarmaci e dei presìdi delle derrate
alimentari immagazzinate, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.
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