| 1. In relazione agli impegni derivanti dall'attuazione
dell'articolo 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è
autorizzata, fino al 31 luglio 1996, a provvedere alla
copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato, nel limite del 70 per cento
delle vacanze esistenti al 31 dicembre 1995, utilizzando la
graduatoria degli idonei dell'arruolamento straordinario per
l'assunzione di novecentosessanta unità, indetto con decreto
del Ministro dell'interno 21 maggio 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4- serie speciale - n. 52 del 3
luglio 1990.
2. Per assicurare la continuità del reclutamento degli
allievi agenti della Polizia di Stato, l'Amministrazione della
pubblica sicurezza è altresì autorizzata a provvedere con le
procedure di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge
19 aprile 1985, n. 150, fatte salve le riserve previste dalle
disposizioni vigenti. Gli arruolamenti sono banditi per i
posti da coprire mediante pubblici concorsi che si rendono
disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a
quello di pubblicazione di ciascun bando. La gradutoria dei
candidati risultati idonei può essere utilizzata, ai fini del
reclutamento, fino all'approvazione della gradutoria relativa
ai candidati dell'arruolamento successivo e, comunque, per non
oltre tre anni. Ai fini di cui al presente comma si osservano
in quanto applicabili le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 59 della
legge 1^ aprile 1981, n. 121.
3. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4
agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 402, relativamente ai corsi per
allievi agenti della Polizia di Stato, è fissato al 31
dicembre 1997; i cicli di corso di aggiornamento professionale
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di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto-legge
sono effettuati secondo le modalità stabilite in attuazione
del predetto decreto-legge, tenuto conto delle disponibilità
ricettive degli istituti di istruzione.
4. Il termine del 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, è
prorogato al 31 dicembre 1997. Per i posti non coperti a norma
del predetto articolo 1 e limitatamente alle vacanze
determinatesi fino alla stessa data del 31 dicembre 1997, il
Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, tenendo
conto delle esigenze di funzionamento degli uffici
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, mediante
pubblici concorsi da espletare, fatte salve le riserve
previste dalle disposizioni vigenti, anche con le modalità
indicate dall'articolo 103, secondo comma, della legge 1^
aprile 1981, n. 121.
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