Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


179
DDL0006-0008
Progetto di legge Camera n. 6 - testo presentato - (DDL13-6)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.40 dello stampato)
...C6. TESTIPDL
...C6.
...Decreto-legge 11 marzo 1996, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 1996. Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  In relazione agli impegni derivanti dall'attuazione
  dell'articolo 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è
  autorizzata, fino al 31 luglio 1996, a provvedere alla
  copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti e
  assistenti della Polizia di Stato, nel limite del 70 per cento
  delle vacanze esistenti al 31 dicembre 1995, utilizzando la
  graduatoria degli idonei dell'arruolamento straordinario per
  l'assunzione di novecentosessanta unità, indetto con decreto
  del Ministro dell'interno 21 maggio 1990, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  - 4- serie speciale - n. 52 del 3
  luglio 1990.
      2.  Per assicurare la continuità del reclutamento degli
  allievi agenti della Polizia di Stato, l'Amministrazione della
  pubblica sicurezza è altresì autorizzata a provvedere con le
  procedure di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge
  19 aprile 1985, n. 150, fatte salve le riserve previste dalle
  disposizioni vigenti.  Gli arruolamenti sono banditi per i
  posti da coprire mediante pubblici concorsi che si rendono
  disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a
  quello di pubblicazione di ciascun bando.  La gradutoria dei
  candidati risultati idonei può essere utilizzata, ai fini del
  reclutamento, fino all'approvazione della gradutoria relativa
  ai candidati dell'arruolamento successivo e, comunque, per non
  oltre tre anni.  Ai fini di cui al presente comma si osservano
  in quanto applicabili le disposizioni del decreto del
  Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 59 della
  legge 1^ aprile 1981, n. 121.
      3.  Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4
  agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 3 ottobre 1987, n. 402, relativamente ai corsi per
  allievi agenti della Polizia di Stato, è fissato al 31
  dicembre 1997; i cicli di corso di aggiornamento professionale
 
                              Pag. 41
 
  di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto-legge
  sono effettuati secondo le modalità stabilite in attuazione
  del predetto decreto-legge, tenuto conto delle disponibilità
  ricettive degli istituti di istruzione.
      4.  Il termine del 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 1,
  comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, è
  prorogato al 31 dicembre 1997.  Per i posti non coperti a norma
  del predetto articolo 1 e limitatamente alle vacanze
  determinatesi fino alla stessa data del 31 dicembre 1997, il
  Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, tenendo
  conto delle esigenze di funzionamento degli uffici
  dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, mediante
  pubblici concorsi da espletare, fatte salve le riserve
  previste dalle disposizioni vigenti, anche con le modalità
  indicate dall'articolo 103, secondo comma, della legge 1^
  aprile 1981, n. 121.
 
DATA=960311 FASCID=DDL13-6 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0006 TOTPAG=0044 TOTDOC=0013 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0040 RIGINIZ=026 PAGFIN=0041 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=40 PAGEFIN=41 SORTRES= SORTDDL=000600 00 FASCIDC=13DDL0006 SORTNAV=0000600 000 00000 ZZDDLC6 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



Ritorna al menu della banca dati